Approfondimento sulle POLIZZE AUTO: Glossario assicurativo di base

renzogt

Alfista principiante
4 Dicembre 2008
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TS
Regione
Friuli-Venezia Giulia
Alfa
1750
Motore
2000
Altre Auto
Bmw M140i xdrive
GLOSSARIO ASSICURATIVO - POLIZZE RAMO AUTO

Agente. E' l’intermediario dotato di propria organizzazione che viene incaricato da una o più Compagnie (mono o plurimandatario) di stipulare polizze, raccogliere i premi dai clienti ed amministrare il portafoglio di polizze. Deve essere iscritto nel RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi-sez. A).

Aggravamento del rischio. Fatto intervenuto dopo la stipulazione del contratto in grado di aumentare le probabilità che si verifichi un evento dannoso. Deve essere tempestivamente notificato all’Assicuratore il quale può richiedere una corrispondente maggiorazione del premio.
Arbitrato. Procedura che consente di dirimere le controversie tra compagnia e assicurato sulla valutazione del danno demandando ad un collegio di esperti scelti dalle parti la decisione finale.
Assicurato. E’ il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Nelle assicurazioni contro i danni è colui che beneficia del contratto al verificarsi del sinistro mentre nelle assicurazioni sulla vita è la persona alla cui vita è riferito il contratto e quindi non necessariamente il beneficiario della polizza o il contraente.
Assicuratore. E’ l’impresa autorizzata dal Ministero dell’Industria all’esercizio dell’attività assicurativa.
Assicurazione (contratto di). Contratto mediante il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga (entro i limiti contrattualmente previsti) a tenere indenne l’assicurato dai danni prodotti da un evento predefinito (sinistro) ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è regolato dagli artt. 1892 e 1932 del Codice Civile.
Assicurazione a primo rischio assoluto. Forma di assicurazione che consente di garantire un’entità presunta del danno indipendentemente dal valore del bene; impegna quindi la Compagnia a risarcire il danno fino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale.
Assicurazione a valore intero. Forma di assicurazione finalizzata alla copertura della totalità delle cose e quindi riferita al valore integrale delle stesse. Se stipulata per un valore inferiore, il danno conseguente al sinistro è soggetto all’applicazione della “regola proporzionale”.
Assistenza. Ramo assicurativo che prevede la prestazione di un insieme di servizi finalizzati a sollevare l’assicurato di alcune problematiche connesse al verificarsi di un evento.
Auto Rischi Diversi. Comprende le garanzie assicurative diverse dalla RCA (e quindi incendio, furto, kasko, ecc) e cioè concernenti i danni diretti al veicolo (sigla ARD).
Bancassicurazione. Neologismo che indica l’attività di vendita dei prodotti assicurativi attraverso sportelli bancari.
Biologico (danno). Danno conseguente alla violazione del diritto assoluto di ogni persona alla salute ed alla integrità psico-fisica; è quindi riferito alla violazione di questo diritto prescindendo dalla capacità di produrre reddito o dalla perdita di guadagno.
Bonus-malus. Riguarda soltanto la RCA. Prevede un meccanismo di diminuzione o di incremento del premio assicurativo in funzione rispettivamente della mancanza o del verificarsi di sinistri in un determinato periodo di osservazione annuale.
Broker di assicurazione. E’ colui che mette in relazione un cliente ed una compagnia. A differenza dell’Agente che rappresenta una o più compagnie, opera esclusivamente nell’interesse del cliente per il quale provvede a ricercare la copertura assicurativa più conveniente assistendolo nella gestione e nella esecuzione del contratto. Deve essere iscritto in un apposito Albo istituito presso il Ministero dell’Industria ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 792.
Caricamento. E’ una parte del premio che serve a coprire le spese di acquisizione e gestione del contratto. Viene aggiunto al premio puro e dà luogo al premio di tariffa lordo che corrisponde a quello pagato dall’assicurato. Nel ramo Vita il caricamento costituisce una parte di premio corrisposta dall’assicurato a fondo perduto ai fini della capitalizzazione.
Carta verde. E’ il documento che attesta l’operatività della garanzia della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo nei territori dei Paesi aderenti alla convenzione internazionale.
Centrale operativa. E’ la struttura alla quale rivolgersi, in presenza di garanzia “assistenza”, per ottenere l’intervento in caso di emergenza. Il recapito telefonico è riportato sulla polizza ed anche, in alcuni casi, su un’apposita card.
Certificato di assicurazione. Nelle polizze RC Auto, obbligatorie per legge, costituisce il documento che, unitamente al “contrassegno”, è necessario per dimostrare che il veicolo è assicurato.
Cessazione del rischio. La cessazione del rischio intervenuta in corso di operatività del contratto assicurativo produce lo scioglimento del contratto stesso a condizione che la circostanza sia stata resa nota all’assicuratore. Il premio già corrisposto rimane acquisito dalla compagnia (art. 1896 Codice Civile).
Clausola. E’ la pattuizione contrattuale che costituisce una condizione di assicurazione.
Classe di merito. E’ la classe tariffaria in cui viene inserito un veicolo in relazione ai sinistri provocati.
Condizioni aggiuntive, integrative, particolari, speciali. Sono finalizzate a regolare aspetti particolari di una determinata copertura (possono essere limitative o estensive).
Condizioni generali. Sono le condizioni “base” di ogni contratto. Fissano le regole generali in termini di pagamento del premio, durata del contratto, estensione territoriale, il recesso, l’aggravamento del rischio, ecc.
Contraente. E’ la persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione e deve pagare i relativi premi.
Contrassegno. E’ il documento che, riportando la targa del veicolo (il numero di telaio per i veicoli non targati) e la scadenza della copertura assicurativa, deve essere esposto in modo in modo ben visibile sul veicolo stesso.

Denuncia del sinistro. E’ l’avviso che l’assicurato deve dare all’assicuratore o all’agente (generalmente entro tre giorni dall’avvenimento o del giorno che ne sia venuto a conoscenza o ne abbia avuto la possibilità) al verificarsi di un sinistro che interessi la copertura assicurativa.
Diaria. Laddove prevista contrattualmente, indica l’importo che la compagnia è tenuta a pagare giornalmente in conseguenza dell’evento garantito fino al termine del periodo prefissato.
Dichiarazioni del Contraente/Assicurato. Sulle dichiarazioni rese dall’assicurato, l’assicuratore dà o meno l’assenso alla copertura assicurativa stabilendone le relative condizioni. Errate o incomplete dichiarazioni possono comportare la nullità totale o parziale della copertura assicurativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
Diminuzione del rischio. Nel caso in cui, successivamente alla stipulazione della polizza, le probabilità che si verifichino eventi dannosi si riducano, l’assicurato deve darne immediata comunicazione all’assicuratore al fine di ottenere la riduzione del premio dalla prima scadenza annuale. Analogamente dovrà procedersi nel caso di riduzione del valore dei beni garantiti. E’ comunque in facoltà dell’assicuratore, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile,
recedere dal contratto.
Disdetta. Costituisce la facoltà, per ciascuna delle parti contraenti, di chiedere l’annullamento del contratto alla scadenza. In mancanza di disdetta nei termini stabiliti, il contratto si rinnova automaticamente.
Durata del contratto. La durata della copertura assicurativa può essere annuale o poliennale. Fatta eccezione per il Ramo Vita, l’assicurato non può recedere dalla polizza prima della scadenza contrattualmente prevista ed è quindi tenuto al pagamento dei relativi premi fino a quest’ultima data prima della quale deve comunque dare disdetta salvo che non sia intervenuta una cessazione del rischio e che la stessa sia stata notificata all’assicuratore.
Esclusioni. Costituiscono le previsioni di danno che non rientrano nella copertura assicurativa e sono espressamente previste, in un apposito articolo, nelle condizioni di assicurazioni che regolano la specifica garanzia.
Estensione territoriale. Costituisce l’ambito geografico in cui la garanzia esplica i suoi effetti.
Evento. E’ il fatto, futuro ed incerto, per il quale si stipula l’assicurazione (vedi sinistro).
Fondo di garanzia per le vittime della strada. E’ l’organismo, gestito dalla CONSAP – Concessionaria per le attività assicurative pubbliche, finanziato con una quota dei premi delle polizze RC Auto, che risarcisce i danni, nel limite del massimale minimo previsto dalla legge, i danni provocati a persone da veicoli non identificati, i danni a persone e cose (per queste ultime con franchigia di 500 Euro) provocati da veicoli non assicurati, i danni provocati da veicoli assicurati con compagnie poste in liquidazione coatta amministrativa.
Franchigia. Quota parte del danno liquidabile a termini di polizza, espressa in cifra assoluta o in percentuale, che resta a carico dell’assicurato. Può essere assoluta o relativa. La franchigia assoluta resta in ogni caso a carico dell’assicurato mentre quella relativa resta a carico dell’assicurato solo nel caso l’entità del danno sia inferiore o pari alla franchigia stessa mentre, in caso contrario,non viene applicata e l’assicuratore paga il danno nella sua totalità.
Indennizzo. Somma che l’assicuratore è tenuto a corrispondere al proprio assicurato in conseguenza di un evento previsto dalla polizza.
Infortunio. E’ l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provoca lesioni personali da cui deriva la morte, l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea.
Invalidità permanente. A carattere generale è la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla professione svolta. Esistono casi in cui la polizza può essere rapportata alla specifica professione svolta.
Isvap. E’ l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo che costituisce l’organismo di controllo nato nel 1982 e divenuto operativo nel 1983; ha rilevato gran parte delle funzioni già attribuite alla Direzione Generale delle Assicurazioni del Ministero dell’Industria nel ruolo di controllo del settore assicurativo. All’Isvap possono essere inoltrati reclami in ordine a controversie con gli assicuratori relative ad inadempienze
contrattuali.
Limiti territoriali. Definiscono l’ambito geografico entro il quale il contratto assicurativo esplica la sua efficacia.
Lucro cessante. E’ il mancato guadagno che il danneggiato subisce in conseguenza del verificarsi di un sinistro.
Massimale. Costituisce il limite massimo che, nelle polizze di responsabilità civile, l’assicuratore è tenuto a corrispondere al terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.
Mora. E’ il periodo, generalmente di 15 giorni dopo la scadenza, in cui la garanzia è operante anche se non è stato pagato il premio.
Multirischio. Polizza che prevede la copertura di rischi che rientrano in rami diversi (incendio, furto, responsabilità civile, ecc.); molto diffuse sono le coperture multirischio per l’abitazione e la famiglia nonché per le attività commerciali.
Nota informativa. E’ il documento che, nei contratti di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili, le compagnie devono obbligatoriamente presentare al cliente in fase di proposta e consegnare all’assicurato all’atto della sottoscrizione della polizza. Contiene informazioni relative alle condizioni di polizza ed elementi specifici del progetto personalizzato (cumulo dei premi, rendimenti, capitale a scadenza, valore di riscatto, ecc.).


Pejus. E’ la forma di penalizzazione prevista dal Ramo RC Auto che viene applicata se in un determinato periodo di osservazione precedente sono stati pagati sinistri dall’assicuratore.
Perito. E’ il libero professionista che, su incarico dell’assicuratore, provvede alla stima dei danni o degli enti da assicurare.
Personalizzazione. Consiste in una differenziazione tariffaria, sempre più in uso nel Ramo RC Auto, su una serie di parametri soggettivi che ciascuna compagnia ritiene di dover adottare in relazione all’età, al sesso, alla professione, all’anzianità della patente, ecc., dell’assicurato e/o del conducente o anche sulle caratteristiche del veicolo quali tipo di alimentazione, presenza di dispositivi di sicurezza, ecc.
Polizza. E’ il documento che comprova il contratto di assicurazione.
Portafoglio. E’ L’insieme dei contratti gestiti da una compagnia, un’agenzia, un broker.
Premio. E’ il corrispettivo che l’assicurato versa all’assicuratore in forza dell’obbligo da questi assunto di risarcire, entro i limiti convenuti, il danno derivante da un sinistro oppure di pagare un capitale o una rendita quando si verifica un evento riconducibile alla vita umana. E’ costituito dal costo base (premio puro) della copertura assicurativa, determinato in base al rischio, aumentato dei caricamenti.
Proporzionale (regola). Trova fondamento nell’art. 1907 del Codice Civile e prevede che nel caso in cui, al momento del sinistro, il valore delle cose assicurate risulta superiore a quello riportato nel contratto, l’assicuratore risarcisce il danno solo per la parte corrispondente in proporzione al rapporto tra la somma assicurata ed il valore reale stesso. per la parte http://www.intrage.it/approfondiment.../glossario.pdf 7 proporzionale eccedente, l’assicurato viene considerato infatti assicuratore di se stesso. La regola proporzionale non si applica nelle assicurazioni a “primo rischio assoluto”.
Provvisionale. E’ l’acconto sul risarcimento disposto dal giudice penale a favore del danneggiato allorquando con la sentenza non è possibile procedere alla liquidazione definitiva del danno.
Questionario. E’ il documento che, prima della stipula di determinati contratti (malattia, attività professionali, ecc.), l’assicurato è tenuto a compilare per una più attenta valutazione del rischio da parte dell’assicuratore e sulla base del quale quest’ultimo determina l’assicurabilità del rischio e la quantificazione del relativo premio. La non corretta o l’incompleta compilazione del questionario può comportare la totale o parziale inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
Quietanza. Può esser sia la ricevuta rilasciata dall’assicuratore all’atto de pagamento del premio che la ricevuta sottoscritta dall’avente diritto che abbia ricevuto quanto spettantegli da parte dell’assicuratore stesso.
Ramo. E’ il determinato rischio o gruppi di rischi simili tra loro che, in base alle normative vigenti, le compagnie gestiscono con analoghe modalità sia in termini tecnici, sia in relazione ai principi di assunzione dei rischi e di liquidazione del danno.
Recesso. E’ la facoltà delle parti sottoscrittrici, prevista dai patti contrattuali, di poter annullare il contratto in caso di sinistro. Su polizze stipulate da vecchia data, tale facoltà è prevista soltanto per l’assicuratore ma l’adeguamento del mercato assicurativo alle normative europee rende comunque possibile il recesso anche per l’assicurato.
Ricorso terzi. E’ generalmente una estensione di garanzia prevista dalle polizze che garantiscono i danni da incendio ed è finalizzata a tenere indenne l’assicurato, nel limite della somma prevista in polizza, dei danni prodotti dal sinistro INCENDIO a beni di terzi.
Risarcimento. E’ la somma che il responsabile di un evento è tenuto a corrispondere al soggetto danneggiato a titolo di riparazione del danno da quest’ultimo subito. In presenza di una polizza di responsabilità civile, è la compagnia che tiene indenne l’assicurato e provvede al pagamento del risarcimento al danneggiato.
Rischio. E’ la possibilità che si verifichi un evento dannoso e diviene quindi l’oggetto del contratto assicurativo.
Risoluzione del contratto. E’ lo scioglimento del contratto alla scadenza quando vi sia stata regolare disdetta, ad iniziativa di una delle parti a seguito di un sinistro, in conseguenza della cessazione del rischio ovvero per mancato pagamento del premio (circostanza abbastanza rara considerato che le compagnie tendono ad agire, a fronte di premi interessanti, nei termini legalmente previsti per il mantenimento in essere del contratto stesso). L’ultima ipotesi di risoluzione rientra nella facoltà dell’assicuratore in presenza di una diminuzione del rischio.
Rivalsa. E’ l’azione dell’assicuratore, nei confronti del responsabile del sinistro, finalizzata al recupero di quanto corrisposto al danneggiato. Nella RC Auto, il caso più frequente in cui viene effettuata un’azione di rivalsa è quello in cui, in presenza di apposita esclusione prevista dai patti di polizza, l’autovettura, al momento del sinistro, sia condotta una persona in stato di ebbrezza.
Salvataggio (spese di). Nelle assicurazioni danni, l’assicurato è tenuto, ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile, a fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per evitare o limitare l’entità dei danni. Le spese sostenute a tal fine vengono prese in carico dall’assicuratore.
Scoperto. E’ la parte percentuale di un danno (generalmente con un minimo in cifra fissa) che resta a carico dell’assicurato. Nella sostanza, può essere parificato ad una franchigia.
Sinistro. E’ il verificarsi del fatto dannoso che attiva la copertura assicurativa e che impegna l’assicuratore a quanto contrattualmente prefissato.
Somma assicurata. E’ il valore attribuito ai beni oggetto dell’assicurazione sulla base del quale viene determinato il premio; costituisce anche il massimo esborso a cui è tenuto l’assicuratore in caso di sinistro.
Subagente. E’ il soggetto a cui è stato conferito il mandato di agenzia da parte di un agente generale legato ad una compagnia di assicurazione.
Surrogazione. E’ l’azione esercitata dall’assicuratore nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero di quanto corrisposto al proprio assicurato in forza del contratto (vedi l’assicurazione kasko che impegna la compagnia a pagare al proprio assicurato l’entità del danno per poi sostituirsi nei diritti dell’assicurato nei confronti del danneggiante).




Tutela giudiziaria. Forma di copertura assicurativa finalizzata a sollevare l’assicurato delle spese da sostenere in occasione di liti attive o passive o procedimenti. La copertura è operante per le spese sostenute sia in sede giudiziale che stragiudiziale. E’ generalmente accompagnata, da parte dell’assicuratore, da attività di assistenza e consulenza nel corso della vertenza.
Valore a nuovo. Prevede il pagamento, da parte dell’assicuratore, della spesa necessaria per il ripristino integrale dei beni danneggiati (o la sostituzione degli stessi) indipendentemente dal grado di vetustà ed uso che gli stessi avevano al momento del sinistro.
Valore commerciale. E’ il valore che il bene assicurato aveva al momento del sinistro al netto del degrado per stato d’uso e vetustà.