Mappatura motore

Prenotato per il 22 maggio,prima non c’era posto....
 
Prenotato per il 22 maggio,prima non c’era posto....
Lo so me lo ha detto quando ho pagato.
Noi con la Giulia diesel siamo i più "barboni" li dentro
Su l'altro banco stavano lavorando su una M3 erano intorno ai 510cv e una Q aspettava lunedì...

 
La domanda è tanto interessante quanto priva di risposta certa.
In linea di massima la cosa è molto discrezionale e non ci sono delle casistiche standard in base alla tipologia di sinistro.
Il linea teorica l'assicurazione ha comunque facoltà di fare tutti i rilevamenti del caso.
Sapere che c'è anche la minima possibilità, che l'assicurazione possa non coprire a seguito di un sinistro di un certo tipo dopo i vari rilevamenti del caso non mi lascia del tutto tranquillo.
Non so nemmeno se ci siano precedenti con sinistri mortali, con auto coinvolte elaborate, nei quali l'assicurazione non abbia coperto il danno...

Spulciando i contratti di assicurazione di alcune compagnie non ho mai trovato scritto a chiare lettere che l'elaborazione del veicolo, o comunque la non conformità di esso alla fiche di omologazione, comporti l'esclusione della copertura o la possibilità di applicare la rivalsa. Questo è, ad esempio, l'estratto dal contratto della Unipolsai:

ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA
Salvo che non sia diversamente convenuto l’assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
• nel caso di veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
• nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest’ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
• per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• in caso di dolo del conducente.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 144 del Codice, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:
• il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata; 14_000000105_NUOVA_MAA.indd 3 22/05/17 10:20 CONDIZIONI GENERALI Nuova 1a Global - RC Autovetture - EDIZIONE 07/2017 Pagina 4 di 74
• il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. É in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.


C'è qualcosa che mi sfugge? C'entra forse qualcosa l'Art. 144 del Codice delle Assicurazioni? Da quello che ho trovato, non mi pare.
 
E' piuttosto semplice; quando fai la polizza dichiari un determinato veicolo, identificabile anche attraverso la targa. Ovvero dichiari che il veicolo assicurato ha tot KW etc etc.

Nel caso in cui apportassi modifiche al veicoli devi dichiararlo (poichè costituisce aggravamento di rischio).

Di conseguenza se la macchina non rispetta le caratteristiche costruttive della casa produttrice l'assicurazione può eccepire il risarcimento. Ora parliamo di centralina ma se tu cambiassi misura degli pneumatici sarebbe la stessa cosa..... se non sono omologati....non opera l'assicurazione

art. 144 codice assicurazione; omississ.....L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.omissis....

Ma prima ancora vale il codice civile:
art. 1898 (valido per tutte le assicurazioni)
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premiopiù elevato [1892, 1926] (1).
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio (2).
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso [1932; 187 disp. att.].

Spulciando i contratti di assicurazione di alcune compagnie non ho mai trovato scritto a chiare lettere che l'elaborazione del veicolo, o comunque la non conformità di esso alla fiche di omologazione, comporti l'esclusione della copertura o la possibilità di applicare la rivalsa. Questo è, ad esempio, l'estratto dal contratto della Unipolsai:

ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA
Salvo che non sia diversamente convenuto l’assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
• nel caso di veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
• nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest’ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
• per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• in caso di dolo del conducente.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 144 del Codice, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:
• il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata; 14_000000105_NUOVA_MAA.indd 3 22/05/17 10:20 CONDIZIONI GENERALI Nuova 1a Global - RC Autovetture - EDIZIONE 07/2017 Pagina 4 di 74
• il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. É in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.


C'è qualcosa che mi sfugge? C'entra forse qualcosa l'Art. 144 del Codice delle Assicurazioni? Da quello che ho trovato, non mi pare.
 
Ma prima ancora vale il codice civile:
art. 1898 (valido per tutte le assicurazioni)
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premiopiù elevato [1892, 1926] (1).
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio (2).
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso [1932; 187 disp. att.].

Chiarissimo e risolutivo! Grazie.
 
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Reactions: deltaevo
Buongiorno volevo sapere dai più esperti se conoscono qualcuno che in Campania ha la possibilità di rullare la Giulia. Sembra una domanda stupida....ma non lo è poiché non potendo escludere i controlli di trazione non è possibile effettuare questa misurazione....in quanto l'asse anteriore non girando all'unisono con l'asse posteriore va in protezione e addio rullata
Per la Giulia occorre un banco 4x 4...ho contattato qualcuno ma senza risposte valide spero qualcuno possa aiutarmi
 
Zona sud Italia il migliore in assoluto Officina Torelli a Taranto
So che ha realizzato delle mappe spettacolari su Giulia ed ha banco a rulli.
Esperienza decennale e officina Alfa Romeo
Prova a sentire lui
 
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Mi sembra non ha il banco 4*4