4C Launch Edition oppure Giulia 2.9 T V6 AT8 Quadrifoglio?

Se è solo come seconda auto per divertimento, 4C senza nemmeno pensarci.
 
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Certo che la Giulia QV è la 4c sono due auto totalmente diverse, la 4c è solo sportiva allo stato puro, mentre la Giulia QV è entrambi, può essere sportiva che da passeggiata.
Poi parlavi di usato, la QV usata non credo che la trovi, è troppo presto, per il bollo poi informati bene, credo che l'esenzione valga solo per il bolo, non per il superbollo, si è vero tu dici che da voi non c'è il tetto dei 100Kw, ma credo che sempre di bollo si parla, non di superbollo, prima di fare l'acquisto ti consiglio di passare all'aci ed informarti.
 
Certo che la Giulia QV è la 4c sono due auto totalmente diverse, la 4c è solo sportiva allo stato puro, mentre la Giulia QV è entrambi, può essere sportiva che da passeggiata.
Poi parlavi di usato, la QV usata non credo che la trovi, è troppo presto, per il bollo poi informati bene, credo che l'esenzione valga solo per il bolo, non per il superbollo, si è vero tu dici che da voi non c'è il tetto dei 100Kw, ma credo che sempre di bollo si parla, non di superbollo, prima di fare l'acquisto ti consiglio di passare all'aci ed informarti.

Fai un giro su autoscout e ricerca la Giulia V6 AT8, vedrai che ne escono, poche ma ci sono (saranno modelli test drive delle concessionarie).

Riguardo al Superbollo, mi sono documentato bene, qui trovate il PDF integrale e sotto vi indico il punto in questione, ricordatevi che il Superbollo è una Addizionale Erariale, non una tassa a se', addizionale sta a significare "aggiunta", ma se si è in esenzione bollo, non è dovuta:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...ERES&CACHEID=edede20048fcef15b458f59d2e99b83e

CIRCOLARE N. 49/E
Direzione Centrale Normativa
Settore Imposte Indirette
Ufficio Registro e altri tributi indiretti
Roma, 8 novembre 2011
OGGETTO
:
Tasse automobilistiche Addizional
e erariale - Decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, co
nvertito con modificazi
oni dalla legge 17
luglio 2011, n. 111, Art.
23 comma 21. Chiarimenti
Direzione Centrale Normativa

2
Premessa ................................................................................................................ 3
1 Soggetti tenuti al pagamento ............................................................................. 3
2 Modalità e termini di pagamento ...................................................................... 5

3
Premessa
Con l’articolo 23, comma 21, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, recante
“Disposizioni urgenti per la stabilizza
zione finanziaria” (di seguito decreto-
legge)
convertito con modificazioni dalla legge
15 luglio 2011
, n. 111, è stata
introdotta un’addizionale erariale alla ta
ssa automobilistica, pari a dieci euro per
ogni kilowatt di potenza del veicolo supe
riore a duecentoventic
inque kilowatt, da
versare alle entrate del bilancio dello
Stato. Con provvedimento del Ministero
dell’Economia, emanato d’intesa con il Di
rettore dell’Agenzia delle Entrate il 7
ottobre 2011 sono state definite le
modalità e i termini di pagamento
dell’addizionale erariale che deve e
ssere versata tramite Modello F24 –
Versamenti con elem
enti identificativi
- utilizzando gli ap
positi codici tributo
definiti con la risoluzione 20
ottobre 2011, n. 101.
Con la presente circolare si fornis
cono alcuni chiarimenti in ordine
all’applicazione dell’addizionale erariale a
lla tassa automobilistic
a ed alle relative
modalità di pagamento.
1 Applicazione dell’addizionale erariale
Sono tenuti al pagamento dell’addizional
e erariale alla tassa automobilistica i
soggetti che, a partire dalla data di entrat
a in vigore del decr
eto-legge (6 luglio
2011), risultino proprietari,
usufruttuari, acquirenti
con patto di riservato
dominio, ovvero utilizzatori a titolo di lo
cazione finanziaria di autovetture e di
autoveicoli per il trasporto promiscuo di
persone e cose con potenza superiore a
duecentoventicinqu
e chilowatt.
Ai fini dell’applicazione del nuovo tributo,
si precisa che lo stesso, che ha natura
di addizionale ad un tributo principale
(tassa automobilistica) è dovuto solo

4
qualora, nel periodo che decorre dal
6 luglio 2011, ri
sulti realizzato il
presupposto di applicazione della tassa automobilistica.
In linea generale, pertanto, l’imposta è dov
uta in relazione a tutti i veicoli che a
partire dal 6 luglio 2011, risultino iscritti
nel pubblico registro automobilistico.
Si precisa al riguardo che trovano
applicazione anche con riferimento
all’addizionale erariale i chiarimenti già
forniti da questa amministrazione con la
circolare 11 maggio 1998, n. 122 con la
quale è stato precisato che la tassa
automobilistica non è dovuta
qualora la cessazione del diritto di proprietà, del
possesso o della disponibilità del veicol
o iscritto al PRA venga attestata da
idonea documentazione avente data
certa anteriore al 6 luglio.
A titolo esemplificativo, l’addizionale er
ariale non è, quindi, dovuta qualora in
data 5 luglio 2011, il proprietario abbia pr
oceduto alla vendita
del veicolo tramite
la stipula di un atto pubblic
o o di una scrittura privat
a con firme autenticate.
Tenuto conto del rapporto di complementar
ietà che lega l’addizionale alle tasse
automobilistiche si precisa, altresì, ch
e l’addizionale erariale non risulta dovuta
nei casi in cui il veicolo possa fruire del
regime di esenzione
dal pagamento della
tassa automobilista.

Trovano, quindi, applicazione anche ai fini
dell’addizionale erariale, ad esempio,
le esenzioni dal pagamento delle tasse au
tomobilistiche disposte dall’art. 17 del
DPR 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo
Unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche), tra le quali si rico
rdano l’esenzione spettante per gli
autoveicoli del Presidente della Repubblic
a e quelle per i veicoli in dotazione dei
corpi armati dello Stato.
Si ricorda, altresì, sempre a titolo es
emplificativo, l’esenzione dal pagamento
della tassa automobilistica disposta da
ll’articolo 63 della
legge 21 novembre
2000, n. 342, per i veicoli storici. Anch
e in relazione a detti veicoli non risulta,
dunque, dovuta l’addizionale erariale.
Analogamente a quanto disposto per
la tassa automobilistica, la nuova
addizionale non è, inoltre, dovuta per le
autovetture e per gli autoveicoli per il
trasporto promiscuo di persone conseg
nati, per la rivendita, alle imprese

5
autorizzate o comunque abilitate
al commercio dei medesimi in quanto per tali
veicoli opera il regime di interruzione
dell’obbligo di corrispondere la tassa
automobilistica (art. 5 del decreto-legge
30 dicembre 1982, n. 953). Pertanto, per
il periodo di interruzione dal pagament
o della tassa automobilistica, anche
l’addizionale erariale non dovrà essere co
rrisposta e ritornerà
dovuta al termine
del periodo di interruzione, secondo le
regole previste per i veicoli di nuova
immatricolazione.
Non trovano, invece, applicazione ai fini
dell’addizionale erariale le riduzioni
dal pagamento delle tasse automobilistiche.
A titolo esemplificativo, si
ricorda che il DPR 5 febbra
io 1953, n. 39 prevede
alcune riduzioni della tassa automobilis
tica, tra le quali si ricordano quelle
spettanti per le autovetture da noleggio di
rimessa e per le au
tovetture adibite al
servizio pubblico da piazza.
In assenza di specifica previsione normativ
a, si ritiene che de
tte riduzioni, così
come le altre riduzioni dalle tasse automo
bilistiche previste sia dalle norme statali
che regionali, non possano trovar
e applicazione ai fini dell’addizionale erariale in
commento.
2 Modalità e termini di pagamento
Come chiarito, sono tenuti al pagamento
dell’addizionale erariale alla tassa
automobilistica i soggetti che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-
legge ( 6 luglio 2011), risultino proprietar
i, usufruttuari, acquirenti con patto di
riservato dominio, ovvero utilizzatori
a titolo di locazione finanziaria di
autovetture e di autoveicoli per il tras
porto promiscuo di persone e cose con
potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt.
Con decreto del Ministero dell’economia
e delle Finanze, emanato d’intesa con
l’Agenzia delle Entrate il 7 ottobre 2011
, è stato stabilito che, per l’anno 2011,
per “...
coloro che al 6 luglio
2011, risultino proprietari,
usufruttuari,
acquirenti

6
con patto di riservato do
minio, ovvero utilizzatori
a titolo di locazione
finanziaria
....” l’addizionale deve essere corri
sposta entro 30 gi
orni dalla data
di entrata in vigore del decreto, ovve
ro entro il 10 novembre 2011, tramite
Modello F24, utilizzando i codici tributo
istituti con risoluzion
e 20 ottobre 2011,
n. 101.
Si precisa, al riguardo:
1.
che se il veicolo viene ceduto in da
ta successiva al 6 luglio 2011,
l’imposta deve essere comunque corri
sposta in misura integrale il 10
novembre 2011 dal proprietario o titolare
di altri diritti
al 6 luglio 2011.
In tal caso, il nuovo titolare non sarà
tenuto al versamento
dell’addizionale
erariale per l’anno 2011;
2.
per i soggetti che diventano proprietar
i, usufruttuari, acquirenti con patto
di riservato dominio, ovvero utilizzatori
a titolo di locazione finanziaria di
autovetture o di autoveicoli per
il trasporto promiscuo di persone,
immatricolati nel periodo compreso tr
a il 7 luglio e il 31 dicembre 2011,
l’imposta deve essere corrisposta, in
misura integrale,
per l’intero 2011,
entro il 31 gennaio 2012, secondo le
modalità stabilite con il decreto del 7
ottobre 2011;
3.
nel caso in cui l’autovettura o l’autove
icolo per uso promis
cuo acquistata a
partire dal 7 luglio 2011, venga su
ccessivamente rivenduta nel corso del
2011, l’addizionale erariale deve esse
re comunque corrisposta in misura
integrale entro il 31 gennaio 2012 dal pr
imo proprietario o titolare di altri
diritti; il successivo acquirente non sa
rà, quindi, tenuto al pagamento
dell’addizionale per il 2011.
A partire dall’anno 2012, l’addizionale
deve essere, invece, corrisposta negli
stessi termini previsti per il pagame
nto della tassa automobilistica.
* * *

7
Le Direzioni regionali vigileranno affinché
i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente circolare vengano
puntualmente osserv
ati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
 
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Reactions: kormrider
Se ti se documentato ok, il mio era solo un consiglio perché credevo tu lo avessi dato per scontato, poi che già si trovassero usate non lo sapevo.
 
Sai una cosa, tempo fa' mi ero fissati con la evo, poi per via del costo che appunto tiene il prezzo, ho lasciato perdere, che mi dici è una gran macchina?
Fuori OT lo so' ma sono troppo curioso.....
 
La Evo X è più snobbata in confronto alla Evo 9, vuoi perchè più pesante, e per alcuni optional inutili (per i puristi). Però per il mio gusto, la mia versione, Evo X MR, con cambio sequenziale e a palette e tutti gli optional della mia versione, è una macchina polivalente, da viaggio, anche lungo (io al Nurburgring sono arrivato fresco come una rosa, nonostante le 5/6 ore di coda a passo d'uomo beccate in viaggio, il mio amico con la Evo 9, aveva bisogno di una gamba sinistra nuova, per via di tutte quelle volte che ha schiacciato la frizione), da qualche giretto in pista, senza strafare (ovvio che se decidi di salire su con la cavalleria, devi incominciare ad adeguare alcuni componenti quali: freni maggiorati, radiatore aggiuntivo olio cambio, assetto ecc.). Per il resto come ho detto se gli si fa una manutenzione ogni 7,500 km la macchina è perfetta. Unica pecca, obbligo di benzina da 98 ottani in su, e visto che la 98 ottani è sparita dall'Italia, resta la 100 ottani che non si trova facilmente. Come prezzi sull'usato non è raro trovare qualche evo 9 che costa di più di una 10, però dipende uno cosa vuole.
 
La Evo X è più snobbata in confronto alla Evo 9, vuoi perchè più pesante, e per alcuni optional inutili (per i puristi). Però per il mio gusto, la mia versione, Evo X MR, con cambio sequenziale e a palette e tutti gli optional della mia versione, è una macchina polivalente, da viaggio, anche lungo (io al Nurburgring sono arrivato fresco come una rosa, nonostante le 5/6 ore di coda a passo d'uomo beccate in viaggio, il mio amico con la Evo 9, aveva bisogno di una gamba sinistra nuova, per via di tutte quelle volte che ha schiacciato la frizione), da qualche giretto in pista, senza strafare (ovvio che se decidi di salire su con la cavalleria, devi incominciare ad adeguare alcuni componenti quali: freni maggiorati, radiatore aggiuntivo olio cambio, assetto ecc.). Per il resto come ho detto se gli si fa una manutenzione ogni 7,500 km la macchina è perfetta. Unica pecca, obbligo di benzina da 98 ottani in su, e visto che la 98 ottani è sparita dall'Italia, resta la 100 ottani che non si trova facilmente. Come prezzi sull'usato non è raro trovare qualche evo 9 che costa di più di una 10, però dipende uno cosa vuole.



Si è vero le palette al volante su auto del genere sono praticamente d'obbligo,anche io ce le ho sulla mi QV launch edition e senza credo sarebbe come un uomo senza bracci
 
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Reactions: Blu Sprint
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Allora l'uso è lo stesso dell'Evo, seconda auto che farà pochissimi km (pista e qualche giro nei wk), l'Evo presa nuova nel settembre 2010 tutt'ora ha fatto 30.000 km in 7 anni.

L'idea era prendere una vettura che si deprezzi poco e che abbia un valore se tenuta per molto tempo (la 4C Launch Edition, per il momento sta mantenendo questa cosa).



La Giulia invece, potrebbe essere un "voglio ma non posso", ma con una "scappatoia legale" potrebbe anche lei essere papabile per almeno 5 anni (anche se al contrario della 4C mi aspetto un deprezzamento molto consistente ogni anno che passa).

Mi spiego meglio, in Liguria attualmente vige l'esenzione bollo per 5 anni per vetture a gas (a differenza delle altre regioni dove vige la limitazione dell'esenzione fino a 100 KW), ipotizzando il costo di un impianto a gas di circa 2/3.000€, calcolando il bollo della Giulia e il superbollo (anch'esso non dovuto se si è in esenzione bollo) che sarebbe in Liguria di 1455,50€ + superbollo di 3.800€ per 5 anni sono = 26277,50, quindi a spanne un 24.000€ (tolto il costo dell'impianto a gas) risparmiati.

Lo so, i puristi del benzina storceranno subito il naso alla parola "gas" (a meno che non sia NOS), ma io sono più veniale, preferisco risparmiare 24.000€ e non adoperare mai l'impianto a gas
.

Ecco il mio dubbio alla fine...


si fa prima ad immatricolare in Romania.

Bollo zero. Assicurazione te ne esci con una risata.