Off-Topic: BAR da Flavio, chiacchiere generiche tra Alfisti

caro none visto il rapporto di 1 a 1000 tra ciclisti e automobilisti c'è da dire che sono molto più indisciplinati i ciclisti che gli automobilisti... sia in urbano (contromano, non rispetto di stop, gruppo,) che extraurbano (gruppo a centro strada e voglion pure avere ragione).. e non parlo solo di professionisti che magari sanno come comportarsi ma di ciclisti della domenica o peggio di semplici utilizzatori di bicicletta (a volte dei veri e propri catorci)
.....semplici utilizzatori, come bambini o mamme a passeggio, i nostri figli e le nostre mogli!

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Occhio e sempre occhio , fare del male a chi è in condizioni di inferiorità è un attimo !!! Quello che tra auto è una sciocchezza da carrozziere con veicoli a due ruote sono ossa rotte !!!
 
.....anche Scarponi.

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Si infatti in quel caso il conducente del camion ha svoltato senza guardare è la preso in pieno.....per non parlare della gente vista con i miei Okki imboccare rotonde in contromano in auto ecc.....manca proprio l'educazione stradale in generale secondo me in moltissimi casi
 
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Uno dei mali è avere leggi nonostante tutto di buon valore e , colpa riduzione organico, carenza di controlli sulle strade
 
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Pienamente d'accordo pensa che quando sono stato un po' in Danimarca a lavorare è mi recavo a lavorare in bicicletta la polizia ogni tanto mi fermava è controllavano anche il battistrada della bicicletta se era in buono stato è adeguato al periodo se no scattava la sanzione
 
Veramente una legge sulle biciclette c'è anche da noi , sai quante volte mi capita di trovare bici dopo il tramonto visibili solo dal movimento ? Lo so e ci vado premunito . Quando sono olandesi e co. vedi la differenza delle bici !
 
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Oh yes.....infatti da furbo che sono in moto ci vado con la mia bella giacca con gli inserti ad alta visibilità [emoji12][emoji12][emoji12][emoji12][emoji12]
 
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Di fatti il codice della strada dice che per circolare la "bici" devono avere:

Articolo 50 - Velocipedi

1. 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (1)

2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

Articolo 68 - Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi

1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:

a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.

2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.

3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.

5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.

6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92.

7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.

8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
 
Sarebbero nel 90% da sequestrare
 
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Esatto sono quasi tutte "irregolari", è come se le auto del WTCC potessero circolare in strada liberamente.
 
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