Apro questa discussione perchè spesso si fa confusione su alcune norme del Codice della Strada che hanno deroghe per i veicoli storici e d'epoca.
Ad esempio:
- Art. 152 commi 1 e 3
I veicoli di interesse storico o collezionistico iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Storico FMI, Italiano Fiat e Italiano Alfa Romeo sono esentati dall'uso dei dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a motore obbligatori fuori dai centri abitati.
- Art. 60 commi 3 e 6
La circolazione dei veicoli storici è ammessa solo per motivi storici e collezionistici, pertanto non può essere utilizzato secondo le finalità imprenditoriali originarie. Es. : un autocarro o un autotreno classificato di interesse collezionistico non può effettuare alcun genere di trasporto, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 82 e 88 del CdS. (circolare DTT 17.06.2008 pro. 51067/23.25)
Lo stesso articolo, tra l'altro, prevede violazione pecuniaria di euro 38,00 (per motoveicoli) e di euro 78,00 (per autoveicoli) per le violazioni del conducente del veicolo di interesse storico che violi le prescrizioni previste dal Regolamento del CdS con dispositivi non conformi a quanto previsto per tipologia e tenuta in efficienza.
Viene, tra l'altro, precisato che è considerato veicolo di interesse storico o collezionistico solo quello avente almeno 20 anni di età e che è iscritto in appositi Registri (ASI, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, FMI come da art. 215 CdS) regolarmente iscritti al PRA ed immatricolato. E' sancito che lo stesso può circolare liberamente senza vincoli di percorso e di tempo. E' esente da tasse solo se costruito da oltre 30 anni (legge 549/1995 art. 3 c. 155).
Ad esempio:
- Art. 152 commi 1 e 3
I veicoli di interesse storico o collezionistico iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Storico FMI, Italiano Fiat e Italiano Alfa Romeo sono esentati dall'uso dei dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a motore obbligatori fuori dai centri abitati.
- Art. 60 commi 3 e 6
La circolazione dei veicoli storici è ammessa solo per motivi storici e collezionistici, pertanto non può essere utilizzato secondo le finalità imprenditoriali originarie. Es. : un autocarro o un autotreno classificato di interesse collezionistico non può effettuare alcun genere di trasporto, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 82 e 88 del CdS. (circolare DTT 17.06.2008 pro. 51067/23.25)
Lo stesso articolo, tra l'altro, prevede violazione pecuniaria di euro 38,00 (per motoveicoli) e di euro 78,00 (per autoveicoli) per le violazioni del conducente del veicolo di interesse storico che violi le prescrizioni previste dal Regolamento del CdS con dispositivi non conformi a quanto previsto per tipologia e tenuta in efficienza.
Viene, tra l'altro, precisato che è considerato veicolo di interesse storico o collezionistico solo quello avente almeno 20 anni di età e che è iscritto in appositi Registri (ASI, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, FMI come da art. 215 CdS) regolarmente iscritti al PRA ed immatricolato. E' sancito che lo stesso può circolare liberamente senza vincoli di percorso e di tempo. E' esente da tasse solo se costruito da oltre 30 anni (legge 549/1995 art. 3 c. 155).