La norma prevede che all’assicurato che non abbia provocato sinistri sia applicata,
all’annualità successiva, una riduzione automatica del premio.
Con quale meccanismo? Il meccanismo è “biennale”: la riduzione di premio, nel primo anno, non può essere compensata da eventuali aumenti di tariffa, e la riduzione va indicata nel contratto in termini percentuali, mentre eventuali possibilità di aumento vanno indicate per la seconda annualità..un esempio può esser chiarificatore:
1. Tizio il 1° gennaio 2013 rinnova il contratto r.c.auto pagando un premio di euro 500,00, in classe di merito 5; l’impresa è tenuta ad indicare nella polizza di rinnovo, in termini percentuali, la
riduzione di premio di cui beneficerà l’assicurato alla scadenza del 1° gennaio 2014, in
caso di assenza di sinistri, supponiamo che detta riduzione sia indicata nella misura del 5%.
2. Tizio il 1° gennaio 2014 non ha provocato sinistri e pagherà 475,00 euro (500 euro meno 25 euro di riduzione, pari al 5%); al momento del pagamento della nuova annualità l’impresa dovrà indicare, se del caso, che alla successiva scadenza contrattuale (1° gennaio 2015) il premio po trà variare in relazione al mutato fabbisogno tariffario.
3. Tizio il 1° ° gennaio 2015 pagherà il nuovo premio (eventualmente maggiorato) e avrà diritto di conoscere in percentuale quale sarà la riduzione automatica del premio al 1° luglio 2016, riavviando il processo dal punto 1.
all’annualità successiva, una riduzione automatica del premio.
Con quale meccanismo? Il meccanismo è “biennale”: la riduzione di premio, nel primo anno, non può essere compensata da eventuali aumenti di tariffa, e la riduzione va indicata nel contratto in termini percentuali, mentre eventuali possibilità di aumento vanno indicate per la seconda annualità..un esempio può esser chiarificatore:
1. Tizio il 1° gennaio 2013 rinnova il contratto r.c.auto pagando un premio di euro 500,00, in classe di merito 5; l’impresa è tenuta ad indicare nella polizza di rinnovo, in termini percentuali, la
riduzione di premio di cui beneficerà l’assicurato alla scadenza del 1° gennaio 2014, in
caso di assenza di sinistri, supponiamo che detta riduzione sia indicata nella misura del 5%.
2. Tizio il 1° gennaio 2014 non ha provocato sinistri e pagherà 475,00 euro (500 euro meno 25 euro di riduzione, pari al 5%); al momento del pagamento della nuova annualità l’impresa dovrà indicare, se del caso, che alla successiva scadenza contrattuale (1° gennaio 2015) il premio po trà variare in relazione al mutato fabbisogno tariffario.
3. Tizio il 1° ° gennaio 2015 pagherà il nuovo premio (eventualmente maggiorato) e avrà diritto di conoscere in percentuale quale sarà la riduzione automatica del premio al 1° luglio 2016, riavviando il processo dal punto 1.