Modifiche agli interni consentite dalla legge

Jason Bourne

Nuovo Alfista
6 Dicembre 2012
14
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1
TO
Regione
Piemonte
Alfa
156
Motore
1.9
Ciao a tutti, scrivo qui sperando sia nella sezione giusta. Domanda molto basilare, sugli interni auto cosa è consentito modificare e cosa no? Cosa va omologato e cosa si può fare liberamente? Ad esempio, la strumentazione aggiuntiva va omologata? Luci di colore diverso tipo quelle delle plafoniere? Aggiunte di neon interni? L'estintore montato di fianco al tunnel centrale si può fare? Altre gavate tipo i martelletti e la torcia montati sull'imperiale? Insomma, di tutte le tarrate che trovo nel mio negozio tuning... So che le cinture non si possono toccare, così come i sedili che devono essere omologati all'origine, e non parliamo poi di mettere la gabbia. Grazie a tutti.
 
Re: Modifiche agli interni

Luci puoi fintantoché non le usi in marcia!

Articolo 153
Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
dei veicoli a motore e dei rimorchi
1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di
giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di
scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere
accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a
tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo
quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri
abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi
interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i
proiettori anabbaglianti.


2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti
nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i
proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia
anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i
proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1, nei
centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.

3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti
nei seguenti casi:
a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla
distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro
marcia agevolmente e senza pericolo;
b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori di profondità
avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di
sorpassare;
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero
i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue.

4. É consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al
fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale
uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche
all'interno dei centri abitati.

5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due
ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la
fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione
pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si
trova sulle corsie di emergenza.

6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante la sosta al
margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza
non superiore a 6 metri e larghezza non superiore a 2 metri possono essere segnalati,
utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.

7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di
pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;
b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove
questo sia necessario;
c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;
d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli
altri utenti della strada.

8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 metri. di pioggia intensa o di fitta nevicata
in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.

9. É vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art.
151.


10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 84,00 a € 335,00. (punti da decurtare 3)

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i
dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 41,00 a € 168,00. (punti da decurtare 1).



Articolo 151
Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione
dei veicoli a motore e dei rimorchi

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada
antistante il veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo
senza abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della
strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo
e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la
retromarcia;
e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli
altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso
sinistra;
f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi
di direzione;
g) dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la
targa posteriore;
h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare
contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore,
posteriore e laterale;
i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il
veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in
atto;
l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un
centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per
segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;
n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il
freno di servizio;
o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;
p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari
categorie di veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere più
facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna;
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte
della strada situata in prossimità dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso
e' in procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore
illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante
modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato
sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo 177;
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo
supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui
mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta
di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine
agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.


Per le modifiche:

Articolo 78
Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione
e aggiornamento della carta di circolazione

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso gli
uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri., quando siano apportate una o più
modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento
indicati negli articoli 71 e 72
, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta
giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti
adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i
dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della
documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per
gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle
caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di
circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito
favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito
il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte
visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 419,00 a € 1.682,00.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI


Articolo 71


Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione
dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad
accertamento e sono indicate nel regolamento.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza e con gli altri
Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e
funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per
uso speciale, nonché i veicoli blindati.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti di concerto con gli altri
Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle
caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.

4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive
comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa
a quanto prescritto nei richiamati decreti se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione
è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti
o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio Europeo per le Nazioni unite - Commissione
economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i
trasporti terrestri, sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di
propria competenza.

6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle
prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 84,00 a € 335,00. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci
pericolose, la sanzione amministrativa è da € 168,00 a € 674,00.

Articolo 72
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

1.. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere
muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin
dall'origine con gli specifici punti di attacco, avente le caratteristiche indicate, per ciascuna
categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al
trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti
specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le
caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale
ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi
del presente comma dal 1° Aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 30 aprile 2007.

2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi abilitati al trasporto di cose, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t., sono equipaggiati con dispositivi, di tipo
omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione
si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le
caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento
automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle
condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale
di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.

4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in
quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed
e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì
essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri
decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i
veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in
dipendenza di particolari norme di comportamento.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme
specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli
invalidi ovvero al loro trasporto.

8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo
modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto
previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve
esibire a corredo della domanda di omologazione.

9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei
precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e
funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei
dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.

10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive
comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il
caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati
decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche
contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio Europeo per le Nazioni
Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.

11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può
essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi
internazionali.

12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso
obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti
alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente
articolo.

13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei
dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti
provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 84,00 a € 335,00.





PS:
Eviterei di fissare oggetti al cielo dell'auto perché in caso di distacco potrebbero essere pericolosi!
 
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Re: Modifiche agli interni

Quindi sostanzialmente posso buttarci dentro pure la machinetta del caffè e la console da dj? perchè l'interno avevo intenzione di rifarmelo ma radicalmente, però logicamente che possa ancora circolare...
 
Re: Modifiche agli interni

Stando alla normativa si; ottima idea la macchinetta per il caffè!
 
Re: Modifiche agli interni

Quindi sostanzialmente posso buttarci dentro pure la machinetta del caffè e la console da dj? perchè l'interno avevo intenzione di rifarmelo ma radicalmente, però logicamente che possa ancora circolare...

All'interno puoi fare quello che vuoi, ovviamente.. inutile specificarlo... le modifiche devono consentirti di poter gestire l'auto in piena sicurezza
 
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Re: Modifiche agli interni

Non è possibile installare le cinture di sicurezza a quattro punti o la gabbia. Non è consentito installare un volante senza airbag ove in origine previsto. Per evitare rogne, evita di viaggiare con luci dell'abitacolo che puntano verso l'esterno (ad esempio led sulla capelliera).