Ti posto qui un passaggio del testo della circolare sui veicoli destinati alle persone con disabilità
La circolare 46/2001 ha precisato che nel caso in cui la disabilità motoria
non comporti una
grave limitazione delle capacità di deambulare o non dipenda da una
pluriamputazione, gli interessati, o i familiari che li abbiano in carico fiscale,
devono obbligatoriamente adattare il mezzo al trasporto quale condizione per accedere ai benefici fiscali. Nel caso invece che la disabilià derivi da una
grave limitazione delle capacità di deambulare o da una
pluriamputazione non è più obbligatorio adattare il veicolo.
I veicoli destinati al trasporto di disabili, per essere considerati tali, devono essere opportunamente allestiti con almeno uno degli adattamenti previsti dal Ministero delle Finanze e cioè:
- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole - girevole simultaneamente;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta (cinture di sicurezza);
- portiera scorrevole.
Il Ministro dei Trasporti ha confermato che
gli allestimenti al trasporto debbono essere caratterizzati da un
collegamento permanente al veicolo, ma ha anche affermato che questi devono essere tali da comportare effettivi adattamenti: quindi non possono essere semplici aggiunte di normali "optionals", ovvero consistere nella applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo e da montarsi, in alternativa, a richiesta.
Per i veicoli
adattati alla guida possono invece essere considerati adattamenti anche quelli prodotti in serie (ad esempio il cambio automatico), purché tali dispositivi siano riportati come prescrizione nella patente di guida o nel cosiddetto foglio rosa.
Per le foto si può provare a cercarle...mi metto all'opera