bambini sulla alfetta GTV 77

nickball

Alfista principiante
4 Luglio 2009
69
11
9
55
RA
Regione
Emilia-Romagna
Alfa
Alfetta GTV
Motore
2000
Carissimi, Voi saprete aiutarmi,
ho chiesto ad un poliziotto se portare i miei due figli di 4 e 8 anni sui sedili posteriori della mia cara alfetta GTV del 77 senza seggiolini e senza cinture ( non ci sono) potesse essere causa di multe ::cop::e non mi hanno saputo rispondere ( però hanno apprezzato l'auto:smiley_001:).
Di fatto non ci stanno i seggiolini e il divanetto è molto sagomato e sembra già più che adatto a dei bimbi. La mancanza di cinture mi risulta essere una cosa comune alle auto d'epoca. Altra domandina stupidina : mi ricordo che tempo fa eravamo tutti corsi a far montare il terzo stop sulle auto sprovviste. Ben lontano dal montarne uno sulla GTV, non ci sono problemi vero? Grazie ragazzi.
E' troppo bello farsi un giretto la domenica sulla GTV con tutta la famiglia :lol2::lol2:, spero di potere continuare a farlo.


Nick

Dimenticavo, la mia GTV non è ancora iscritta all'ASI
 
TUTTE le auto dopo Giugno 1976 provviste degli appositi punti di ancoraggio devono montare le cinture di sicurezza anche posteriori e logicamente devono essere indossate dagli occupanti !!!

Sull'Aletta GTV i punti di ancoraggio ci sono !!!! se hai il libretto Uso e Manutenzione prova a sfogliarlo e vedrai che c'è scritto molto chiaramente . non ho a portata di mano il libretto della mia , comunque allego la pagina di quello della GTV 6 2.5 che è uguale .

Nel Tuo caso ci sono ben 2 persone che dovrebbero cambiare lavoro o per lo meno informarsi prima di non rispondere affatto :

- il poliziotto

- ma soprattutto chi ha fatto la revisione periodica obbligatoria alla macchina !!!

Sull'Alfetta GTV gli attacchi delle cinture posteriori ci sono e quindi possono , anzi devono essere installate se la macchina è immatricolata dopo il 15 Giugno 1976 .

Io sulla mia Alfetta GTV 2000L (1978 ) ho preteso che il precedente proprietario le facesse montare a sue spese prima di consegnarmi l'auto ( tra l'altro doveva anche farmi la revisone ) ; parliamo dell'ormai lontano 2001 ....quindi non è una norma recente , solo che in giro ci sono troppe persone "improvvisate" ed "ignoranti " nel senso che "ignorano" proprio le normative vigenti.


Problema bambini quindi risolto !!! metti le cinture e li porti a spasso mettendo anche gli appositi seggiolini o rialzi
omologati .


Ecco la circolare della Motorizzazione dell'anno 2000 che è anche presente sul sito dell'ASI , ma attenzione che vale per TUTTE le autovetture ( cat.M1 ) , non solo per quelle iscritte come auto storiche :

Circolare n.B53/2000/MOT

Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1

Emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri, Unità di gestione, motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, Segreteria tecnica.
Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed operatori ex articolo 80 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ripropongono la questione concernente l'obbligatorietà dell'applicazione di dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.
Come è noto, tali veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), debbono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta se "predisposti sin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti".
Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 232 del codice della strada, in quanto, com'è noto, la materia di specie è in regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di recepimento nell'ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.
Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione del disposto dell'articolo 72, comma 2, del codice della strada espressi nella circolare D.C. IV n. 271/93 del 30 novembre 1993 D.G., dal momento che le caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE) ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (circolare n. 76/77 del 9 dicembre 1977 D.G.).
Si conferma, pertanto, che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.
Si intendono abrogate la circolare ministeriale n. 152/88 del 30 settembre 1988 D.G. e la circolare ministeriale n. 271/93 del 30 novembre 1993 D.G., nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.
Il Direttore dell'Unità di gestione
Dr. ing. Ciro Esposito
 

Allegati

  • Uso e Manutenzione Gtv 6 2.5.pdf
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