Stavo documentandomi sulla legge dell'omicidio stradale e ...
sono rimasto motlo sorpreso nel leggere quanto previsto dalla vecchia legge.
Come dire ... una legge ad hoc c'era già. Perchè non è mai stata apllicata ?
Così rischiamo che quella nuova diventi ... esagerata e sull'onda della reazione a caldo.
VECCHIA LEGGE art. 589 (in vigore dal 27 maggio 2008)
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sei anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica
la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non
può superare gli anni quindici.