Articolo 3-bis.
1. All'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. È fatto divieto, durante la sosta o fermata del veicolo di tenere il motore acceso allo scopo di mantenere l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 400 euro,»;
b) al comma 8 sono premesse le parole: «Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis».
Non riesco nemmeno a commentare una cosa simile € 200 per il clima manuale €400 clima automatico BIZONA :aktion082:
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a) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. È fatto divieto, durante la sosta o fermata del veicolo di tenere il motore acceso allo scopo di mantenere l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 400 euro,»;
b) al comma 8 sono premesse le parole: «Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis».
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