Il riparatore ha detto una balla colossale solo per prevenire interventi futuri che sarebbero a suo carico; in proposito ti copio quanto indica Sicurauto in merito facendoti presente che la cosa è prevista dal "Codice del consumo" che è valido solo per i privati:
DUE TIPI DI GARANZIA - In materia di riparazioni bisogna fare una distinzione ai fini della garanzia fra:
Riparazioni effettuate con impiego di sola manodopera e senza utilizzo di pezzi di ricambio: il riparatore che si limita all'intervento di sola manodopera oppure impiega ricambi forniti direttamente dal proprietario dell'auto, non è soggetto all'obbligo di fornire la garanzia prevista dal Codice del consumo poiché non vende alcun bene. Semplicemente è responsabile della qualità della prestazione d'opera in base alle norme generali del Codice civile. Riteniamo utile ricordare che in caso di danneggiamenti dovuti all'impiego di ricambi forniti dal cliente che dopo il montaggio si rivelano difettosi, al riparatore non può essere addebitata alcuna responsabilità degli eventuali danni. Sarà pertanto opportuno prima del montaggio dichiaralo esplicitamente al cliente, magari per iscritto.
Riparazioni con fornitura di pezzi di ricambio: in questo si prefigura una vendita di ricambi montati soggetta alla garanzia biennale del Codice di consumo nei confronti di consumatori privati e pertanto il riparatore dovrà risponderne sia nell'eventualità di un ricambio difettoso sia in quello in cui il pezzo idoneo è stato installato erroneamente. In quest'ultimo caso si dovrà procedere a una nuova installazione. In nessun caso il cliente è tenuto al pagamento di manodopera per la ripetizione della riparazione per difettosità del pezzo di ricambio. Nel caso di riparazioni effettuate con impiego di pezzi di ricambi rigenerati, valgono le stesse norme di garanzia previste per i ricambi nuovi. Se i ricambi sono usati con il consenso del proprietario dell'auto, è possibile ridurre la garanzia a un anno. In tutti i casi il diritto alla garanzia del Codice di Consumo è irrinunciabile e qualsiasi accordo fra officina e cliente in deroga non ha valore giuridico.