Il Governo Monti ha introdotto dal marzo 2012 una selva di innovazioni in campo assicurativo, che molte sono ancora al vaglio della pubblica consultazione in sede IVASS (la nuova autorità che ha assorbito l’intera ISVAP). Carne al fuoco ce n’è parecchia: obbligo per le compagnie di fornire una tariffa con scatola nera su richiesta del cliente, abolizione del contrassegno, attività antifrode, etc.
La nullità del tacito rinnovo però è già operativa dal 01 gennaio 2013: sono quindi nulle le clausole che prevedono il tacito rinnovo per le polizze RCA, rendendo quindi superfluo l’invio della disdetta alla compagnia assicuratrice; oltre a ciò la durata contrattuale non può eccedere i 12 mesi, rendendo impossibile quei (rari per la verità) casi di prolungamento per qualche frazione di anno per i clienti che volessero magari posticipare la scadenza, ad esempio per evitare un accumularsi di scadenze di pagamento nel medesimo mese.
Quindi non serve disdetta pertanto alle ore 24 del giorno di scadenza il contratto si ritiene concluso.
E’ stato però introdotto una modifica in extremis alla Legge, prevedendo comunque alla scadenza contrattuale il prolungamento di altri 15 giorni della copertura assicurativa (non per le compagnie telefoniche), questo per evitare che dopo decenni di abitudine ai 15 giorni milioni di assicurati continuassero a circolare, ignari del fatto che la copertura fosse scaduta e quindi non operante.
Da richiamare l’attenzione che in ogni caso il periodo ulteriore di 15 giorni vale in genere per l’RCA e non per le coperture accessorie (ad esempio incendio e furto): qualche compagnie offre a pagamento l’estensione dei 15 giorni (alcune anche 30) includendo pure tali garanzie.
La nullità del tacito rinnovo però è già operativa dal 01 gennaio 2013: sono quindi nulle le clausole che prevedono il tacito rinnovo per le polizze RCA, rendendo quindi superfluo l’invio della disdetta alla compagnia assicuratrice; oltre a ciò la durata contrattuale non può eccedere i 12 mesi, rendendo impossibile quei (rari per la verità) casi di prolungamento per qualche frazione di anno per i clienti che volessero magari posticipare la scadenza, ad esempio per evitare un accumularsi di scadenze di pagamento nel medesimo mese.
Quindi non serve disdetta pertanto alle ore 24 del giorno di scadenza il contratto si ritiene concluso.
E’ stato però introdotto una modifica in extremis alla Legge, prevedendo comunque alla scadenza contrattuale il prolungamento di altri 15 giorni della copertura assicurativa (non per le compagnie telefoniche), questo per evitare che dopo decenni di abitudine ai 15 giorni milioni di assicurati continuassero a circolare, ignari del fatto che la copertura fosse scaduta e quindi non operante.
Da richiamare l’attenzione che in ogni caso il periodo ulteriore di 15 giorni vale in genere per l’RCA e non per le coperture accessorie (ad esempio incendio e furto): qualche compagnie offre a pagamento l’estensione dei 15 giorni (alcune anche 30) includendo pure tali garanzie.