Stelvio MY19 2.2 190 cv usata: Garanzia legale Stellantis Opteven

Ciao,
Grazie mille per il tuo intervento.
Intanto ho sentito anche il venditore (stellantis casa madre) avvisandoli della situazione.
Ho informato via mail tutte le parti coinvolte che la scelta di Opteven di non coprire il guasto farà scaturite una mia azione legale nei loro confronti.
Proprio venerdì Stellantis mi ha chiamato abbastanza preoccupata ed un loro responsabile ha mandato una mail ad Opteven provando a richiedere di rivedere la loro posizione.
Stiamo a vedere quale sarà l’epilogo.

Domanda, nel caso Opteven accettasse, i ricambi dovranno essere acquistati tramite loro circuito? Volevo portarmi avanti con l’officina con l’ordine del materiale, ma loro non sanno quale sia l’iter corretto di ordinazione ricambi.

Grazie mille
Nessuna azione deve essere intrapresa senza L’ autorizzazione della compagnia. La garanzia legale o convenzionale che sia, salvo esplicitamente indicato tra le parti, prevede il ripristino allo stato d’ uso. I ricambi non e’ detto che siano quindi nuovi. Potrebbero essere di rotazione , o usati ad un adeguato stato d’ uso.
 
Ciao a tutti,
Scrivo per un consiglio.
Maggio 2023 compro la mia stelvio usata presso FCA stellantis a torino in corso giulio.
Come da legge, con l’acquisto è incluso un periodo di 12 mesi mesi di garanzia (che in realtà si tratta di un prodotto assicurativo offerto da Opteven).
Qualche tempo fa la macchina inizia con problemi di pressione olio motore. Faccio tutti i controlli di rito compreso cambio olio cambio filtro ma il problema persiste. Il mio meccanico di fiducia, nonché ufficiale Alfa, raccomanda caldamente la sostituzione della pompa olio.
Questo intervento è stato consigliato anche dalla Officina Stellantis in piazza CATTANEO.
A questo punto, tranquillo per la garanzia dei 12 mesi, apro il sinistro a Opteven.
Quest’oggi ricevo esito negativo in quanto secondo loro il problema è ben noto alla casa costruttrice, per cui non coperto da contratto.
Sul contratto di garanzia e esplicitamente dichiarato che la pompa dell’olio è un ricambio coperto da garanzia.
tra le clausole sono specificate certe limitazioni, tra quelle più esaurienti alla causa sono le seguenti:
-guasti derivanti da difetti strutturali o inadempienze di costruzione, per i quali il costruttore ha avviato una campagna di richiamo
-Guasti derivanti da un difetto di costruzione del veicolo

Ora le mie domande sono:
Che azienda è Opteven? Non mi sembrano per nulla seri.
Sono mai state eseguite campagne di richiamo sulla pompa dell’olio della Stelvio? Secondo il mio venditore ed il mio meccanico, no.

Ovviamente la mia battaglia è appena iniziata, che certamente non ho intenzione di mollare.
Nel caso qualcuno sapesse qualcosa più di me, sarei felice di ricevere qualche dritta.

Grazie molte per eventuali consigli!
Premesso che la garanzia sull'usato e una cosa su cui si discute/litiga con una certa frequenza, da una lettura (a dir la verità un po' veloce) della normativa, rilevo che la garanzia legale è presente anche sui beni usati con la sola differenza che le parti, per accordo, possono ridurla ad 1 anno, in alternativa ai 2 convenzionali, quindi il venditore (professionale), anche se il bene è usato, non può limitare la garanzia ad un livello inferiore a quello previsto dalla legge (ed un eventuale accordo in tal senso fra le parti, non sarebbe valido) e neppure può lavarsene le mani se l'assicurazione non copre alcuni interventi (l'assicurazione lo può fare perchè il suo è un rapporto contrattuale con il venditore e quindi è regolato fra le parti a discrezione). Se l'assicurazione, in base al contratto di assicurazione sottoscritto, non copre alcuni interventi che invece devono essere compresi in base alla garanzia legale, la conseguenza è che i relativi costi restano a carico del venditore (professionale). Tutto questo vale per l'anno nel quale è valida la garanzia legale, dopo il discorso cambia totalmente. Poi dato che si parla di un bene usato la garanzia non può essere come sul nuovo, per una semplice questione di usura. Se compro un'auto con 150.000 km e cede la frizione, credo che avrei un po' di difficoltà a far intervenire l'assicurazione, oppure potrebbe anche intervenire ma dato che mi monta una frizione nuova in sostituzione di una con 150.000 km, con tutta probabilità sarei chiamato a sostenere il 99% del costo e l'assicurazione l'1%.
 
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La garanzia sull’ usato può essere rinegoziata tra le parti. L’ accensione di un contratto di garanzia convenzionale, fa decadere ogni obbligo del venditore, trattandosi di un accordo tra il venditore e L’ acquirente
 
La garanzia sull’ usato può essere rinegoziata tra le parti. L’ accensione di un contratto di garanzia convenzionale, fa decadere ogni obbligo del venditore, trattandosi di un accordo tra il venditore e L’ acquirente
Non nei primi 12 mesi, almeno stando al testo del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche - Art. 128). La garanzia convenzionale viene posta in essere quando il venditore non è tenuto alla garanzia legale e quindi può essere concordata fra le parti dopo i primi 12 mesi, se le parti concordano di limitare la garanzia legale solo al primo anno (cosa che avviene sempre nelle vendite di prodotti usati).

Garanzia commerciale.
 
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La garanzia sull’ usato può essere rinegoziata tra le parti. L’ accensione di un contratto di garanzia convenzionale, fa decadere ogni obbligo del venditore, trattandosi di un accordo tra il venditore e L’ acquirente
Non è proprio così, nessun accordo contrattuale può prevalere sulla norma, pertanto la garanzia assicurativa stipulata deve ritenersi sovrapposta nella responsabilità del venditore che ovviamente non può essere richiamata se un altro soggetto, la garanzia assicurativa, interviene per sostenere le spese per eseguire la riparazione.
Se invece la polizza assicurativa esplicitamente esclude alcune parti del bene, in quel caso interviene il vincolo di garanzia dell'usato che coinvolge il venditore.
Più controverse sono le parti soggette a progressiva usura: per principio la vita utile di tutto il mezzo dovrebbe essere di 250000 km in condizioni ottimali, tuttavia alcuni elementi potrebbero usurarsi più precocemente pregiudicando la fruibilità del bene pur non essendone prevista una periodica sostituzione nei piani di manutenzione. In questo caso per i primi 12 mesi è previsto che tali componenti siano sostituite con parti usate con usura allineata al chilometraggio della vettura (normale usura prevedibile e non all'usura precoce verificatasi per eventi imperscrutabili) oppure sostituiti con componenti nuove richiedendo una contribuzione in percentuale dell'acquirente (se la macchina ha 125k km, contributo del 50%). Le due opzioni sono a scelta di chi ripristina il mezzo ed in base alla concreta reperibilità o meno di componenti di usura adeguata.
Classico esempio è il turbocompressore, se si guasta nei primi dodici mesi si può decidere di sostituirlo con un turbocompressore usato (se disponibile con un'usura adeguata e poi certificata da chi?) oppure ripristinare al nuovo quello presente chiedendo un contributo all'acquirente.
Il mistero riguarda invece ad esempio il cambio automatico: può considerarsi usura anomala quella che si verifica non rispettando il piano di manutenzione di zf e non di fca, che prevede cambio olio e filtro a 150k km? Molti concessionari si premurano di effettuarlo a tutti i cambi automatici che superano i 100k km sulle vetture che ritirano per potersi successivamente tutelare con l'acquirente dell'usato e far ricadere eventuali problemi nell'ambito dell'usura precoce imprevedibile.
Dopo i dodici mesi all'acquirente dell'usato rimane solo la polizza assicurativa con le sue clausole e cavilli, se estesa fino ai 24 mesi od oltre.
In definitiva la polizza di garanzia assicurativa dovrebbe essere completamente gratis per i primi dodici mesi, in quanto nell'interesse del venditore e nella facoltà di acquisto dell'acquirente, magari ad un prezzo stracciato, dopo i dodici mesi.
Quello che deve essere chiaro è che esiste una netta differenza tra la garanzia, anche estesa, del costruttore che, anche se stipulata dal costruttore con un soggetto assicurativo professionale, interviene nell'interesse prioritario del costruttore per preservare l'immagine di longevità e robustezza del prodotto vettura ed una polizza assicurativa che deve essere letta molto bene per comprendere cosa offra realmente a fronte del premio versato.
 
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Non è proprio così, nessun accordo contrattuale può prevalere sulla norma, pertanto la garanzia assicurativa stipulata deve ritenersi sovrapposta nella responsabilità del venditore che ovviamente non può essere richiamata se un altro soggetto, la garanzia assicurativa, interviene per sostenere le spese per eseguire la riparazione.
Se invece la polizza assicurativa esplicitamente esclude alcune parti del bene, in quel caso interviene il vincolo di garanzia dell'usato che coinvolge il venditore.
Più controverse sono le parti soggette a progressiva usura: per principio la vita utile di tutto il mezzo dovrebbe essere di 250000 km in condizioni ottimali, tuttavia alcuni elementi potrebbero usurarsi più precocemente pregiudicando la fruibilità del bene pur non essendone prevista una periodica sostituzione nei piani di manutenzione. In questo caso per i primi 12 mesi è previsto che tali componenti siano sostituite con parti usate con usura allineata al chilometraggio della vettura (normale usura prevedibile e non all'usura precoce verificatasi per eventi imperscrutabili) oppure sostituiti con componenti nuove richiedendo una contribuzione in percentuale dell'acquirente (se la macchina ha 125k km, contributo del 50%). Le due opzioni sono a scelta di chi ripristina il mezzo ed in base alla concreta reperibilità o meno di componenti di usura adeguata.
Classico esempio è il turbocompressore, se si guasta nei primi dodici mesi si può decidere di sostituirlo con un turbocompressore usato (se disponibile con un'usura adeguata e poi certificata da chi?) oppure ripristinare al nuovo quello presente chiedendo un contributo all'acquirente.
Il mistero riguarda invece ad esempio il cambio automatico: può considerarsi usura anomala quella che si verifica non rispettando il piano di manutenzione di zf e non di fca, che prevede cambio olio e filtro a 150k km? Molti concessionari si premurano di effettuarlo a tutti i cambi automatici che superano i 100k km sulle vetture che ritirano per potersi successivamente tutelare con l'acquirente dell'usato e far ricadere eventuali problemi nell'ambito dell'usura precoce imprevedibile.
Dopo i dodici mesi all'acquirente dell'usato rimane solo la polizza assicurativa con le sue clausole e cavilli, se estesa fino ai 24 mesi od oltre.
In definitiva la polizza di garanzia assicurativa dovrebbe essere completamente gratis per i primi dodici mesi, in quanto nell'interesse del venditore e nella facoltà di acquisto dell'acquirente, magari ad un prezzo stracciato, dopo i dodici mesi.
Quello che deve essere chiaro è che esiste una netta differenza tra la garanzia, anche estesa, del costruttore che, anche se stipulata dal costruttore con un soggetto assicurativo professionale, interviene nell'interesse prioritario del costruttore per preservare l'immagine di longevità e robustezza del prodotto vettura ed una polizza assicurativa che deve essere letta molto bene per comprendere cosa offra realmente a fronte del premio versato.
La norma prevede, a differenza della garanzia sul nuovo, la stessa possa essere rinegoziata tra le parti. Nei contratti di vendita, che spesso L’ acquirente firma senza leggere attentamente, viene indicato che la garanzia sarà fornita mediate la polizza stipulata. Tanto basta a tutelare il venditore
 
Ciao a tutti, vi aggiorno sulla situazione.
Mi ha richiamato Opteven informandomi che il mio modello, nella fattispecie un gruppo di VIN number tra cui ovviamente il mio, soffre di questo problema alla pompa dell’olio. Il numero di casi non è comunque stato sufficiente ad organizzare una campagna di richiamo; per cui sostiene che dovrebbe essere casa madre ad avere responsabilità sul lavoro da effettuare.
Ho parlato con il mio avvocato il quale sostiene che non può certo ricadere su un terzo quelle che sono esclusive problematiche interne tra venditore ed assicurazione.
Ho mandato una PEC sia al venditore, sia all’assicuratore, informandoli che sto procedendo alla sostituzione della pompa dell’olio a spese mie presso un officina autorizzata alfa Romeo e richiedo il rimborso completo del lavoro.
In caso di mancato rimborso, provvederò giudizialmente.
Purtroppo la macchina è ferma da più di due mesi e non posso più aspettare.
 
La norma prevede, a differenza della garanzia sul nuovo, la stessa possa essere rinegoziata tra le parti. Nei contratti di vendita, che spesso L’ acquirente firma senza leggere attentamente, viene indicato che la garanzia sarà fornita mediate la polizza stipulata. Tanto basta a tutelare il venditore
Potresti indicare l'articolo di legge che prevede quello che affermi? Io non ho trovato nulla al riguardo, anzi il codice del consumo sembra dire esattamente il contrario di quello che dici tu, ma il nostro sistema legislativo è talmente complesso che non si può mai giurare su niente.
 
Ho parlato con il mio avvocato il quale sostiene che non può certo ricadere su un terzo quelle che sono esclusive problematiche interne tra venditore ed assicurazione.
Esattamente. Quello che dicevo io nel mio precedente post. La responsabilità nei confronti dell'acquirente è del venditore. L'assicurazione tutela il venditore, non l'acquirente nei cui confronti risponde il venditore e non l'assicurazione.
 
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Esattamente. Quello che dicevo io nel mio precedente post. La responsabilità nei confronti dell'acquirente è del venditore. L'assicurazione tutela il venditore, non l'acquirente nei cui confronti risponde il venditore e non l'assicurazione.
Il venditore è tutelato solo producendo l'assicurazione, cosa che ormai è diventata prassi consolidata, che copre l'intervento che lui dovrebbe effettuare: se un'altro paga le spese di ripristino il venditore è ovviamente sollevato dall'obbligo.