Attenzione i concessionari "portano l'acqua al loro mulino" la LEGGE 1999/44 CE è chiara; nell'articolo 5 dice che gli anni sono 2, e si possono ridurre a 1 (art 7) se c'è un accordo tra le parti, ma se non ci sono accordi gli anni sono 2.
L’ Art. 5 disciplina la responsabilità del venditore , che sussiste quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene . Il consumatore , per esercitare i diritti stabiliti nel presente decreto , deve denunciare al venditore il difetto entro due mesi dalla scoperta . In conformità al disposto dell’ art. n. 1495 del c.c. si prevede che l’onere della denunzia viene meno in caso di difetti dolosamente occultati dal venditore o dallo stesso riconosciuti . I difetti di conformità che si presentano entro 6 mesi dalla consegna , salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene , si presumono già esistenti alla data della consegna . L’azione si prescrive , in ogni caso , laddove si tratti di difetti non dolosamente occultati dal venditore , in due anni dalla consegna , tuttavia il consumatore convenuto per l’esecuzione del contratto , se ha denunziato il difetto entro i 2 mesi dalla scoperta ed entro due anni dalla consegna , può far valere i diritti previsti dal decreto.
L’ Art. 7 sancisce la nullità nei confronti del consumatore di accordi anteriori alla denuncia del difetto di conformità , intesi a escludere o limitare i diritti previsti dal decreto , inefficacia che può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Per i beni usati , l’arco temporale della responsabilità del venditore può essere ridotto in base ad accordi tra le parti , purchè in misura non inferiore ad un anno . Ai sensi del 3° comma è inoltre nulla clausola contrattuale che preveda l’applicazione al contratto di una legislazione straniera che abbia l’effetto di privare il consumatore dei diritti previsti nel presente decreto , laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro .