Intendevo questo:
La Corte di cassazione ha ribadito che “in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate“.
L’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, per cui tutti gli autovelox "secondo il nuovo decreto" debbono avere la stessa.
Poiché, In caso di contestazione da parte dell’automobilista sanzionato, spetta all’amministrazione fornire la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dell’autovelox, la Cassazione specifica che in caso di contestazioni riguardanti l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto a verificare se tali accertamenti siano stati, o meno, realizzati. Puntualizzando che la prova non può essere esposta con mezzi differenti dalle certificazioni di omologazione e conformità, né la prova dell’esecuzione delle verifiche sul funzionamento e sulla affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento.
Quindi: resta il fatto di non potere provare il contrario, a meno che non intenti causa con buoni Avvocati, CTU propri, tempo, costi e privacy,
ci sono passato, non è affatto facile portare avanti una contestazione per tutta una serie di variabili.
Molto meglio se si è in tanti, in tal caso la contestazione avrà lieto fine.