Riporto quanto letto da altre parti
Gentile consumatore,
Il secondo comma dell'art. 5. decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito dalla legge n. 40 del 2 aprile 2007, Bersani bis (Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi) così dispone:
"All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato".
La norma permette, pertanto di poter assicurare una seconda autovettura, intestarla al FAMILIARE purchè CONVIVENTE (come da risultanze dello Stato di famiglia) ed inserirla nella classe di merito più conveniente, semprechè l'auto in questione provenga da 1^ immatricolazione (auto nuova), o da voltura (non deve risultare già precedentemente assicurata dal medesimo cliente nonchè, ci pare di ricavare dalla norma, da un componente del suo nucleo familiare).
Il suo caso rientrerebbe nell'ipotesi da ultimo descritta e, pertanto, Le suggeriamo, prima di effettuare la voltura, di verificare la disponibilità della Sua compagnia ad accordarLe la classe di Suo padre.
Quanto alla possibilità di cointestare la polizza senza cointestazione del mezzo, pur dovendo esserci coicidenza tra proprietario ed assicurato, la compagnia può decidere di addivenire ugualmente alla stipula; Le suggeriamo pertanto nuovamente di verificare presso la Sua compagnia od altre che vorrà eventualmente.
Cordiali saluti.