FAQ: Pellicole per vetri oscurati

J.Kay

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21 Marzo 2006
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Pasito Blanco
Regione
Spain
Alfa
Stelvio
Motore
3.0L
Altre Auto
Bmw F11 530d Msport
Esiste una sentenza della Corte di Cassazione, la 1469 del 5.7.85,
appunto, con la quale si assolve un'automobilista che aveva montato
dei vetri scuri sulla propria auto (una Panda). Il fatto è, però, che
a questo automobilista era stata contestata un'infrazione della legge
c.d. antiterrorismo, per cui il volto del conducente di un'auto
dev'essere riconoscibile. Infrangere una legge simile è una cosa
abbastanza grave, teoricamente, tant'è che l'automobilista che
nell'85 è stato assolto in cassazione era stato condannato a 4 mesi
di reclusione. Però, grazie alla suddetta sentenza, non finirete in
galera nè vi potranno multare se avete i vetri scuri! :)

Il problema non è tanto quello che dice il Codice Penale, quindi, ma
ciò che è scritto nel C.d.S..
Secondo il Codice della Strada NON si possono montare pellicole
oscuranti o vetri scuri sulla propria auto, perchè così facendo
vengono alterate le caratteristiche con cui il vetro è stato
omologato.
Montandole si infrange quindi l'articolo 71 del c.d.s. (comma 1), e si
è potenzialmente punibili con multa e ritiro del libretto, e quindi
successiva verifica in motorizzazione.
In questo caso non ci sono sentenze a favore dei vetri scuri ma, al
contrario, c'è una lettera del Ministero dei Trasporti del 22 marzo
1999 (n°190/4185/(0)), che conferma al Centro Prove della
Motorizzazione di Torino l'illegalità dei vetri scuri.

L'unico modo per avere i vetri scuri ed essere in regola a tutti gli
effetti, quindi, è sceglierli come optional al momento dell'acquisto,
in modo da ritrovarsi con dei vetri approvati in fase di omologazione.
Ovvio che non è la stessa cosa che montarli dopo, visto che sono poche
le vetture ad offrire questo optional, quasi nessuna di esse li
propone anche sui vetri anteriori e visto anche che le norme di
omologazione prevedono che l'opacità massima consentita sia del 30%.

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La disciplina giuridica dell'uso di vetri colorati sui veicoli si fonda su
due atti internazionali: il Regolamento CEE/ONU n.43, in vigore in Italia
dal 13.11.1981, e la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n.92/22
del 31.3.1992, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui
veicoli a motore e sui loro rimorchi, recepita in Italia con D.M. 30.3.1994,
pubblicato sul supplemento ordinario delle Gazzetta Ufficiale 30.4.1994,
n.99.
Sia per i parabrezza che per gli altri vetri l'impiego è condizionato al
rilascio di una omologazione (ai sensi del reg.ECE/ONU o della Dir.CEE/92),
a fronte dell'accertamento di caratteristiche costruttive (tipo di
materiali, tecniche di lavorazione,...), di resistenze agli urti e agli
agenti atmosferici, di qualità dell'immagine e della trasparenza. Tutti i
vetri omologati recano il marchio di omologazione "E" se conformi alla
direttiva CEE/92, il marchio "e" se conformi al reg.ECE/ONU, il numero di
omologazione e la classificazione del vetro.
In senso più generale ciascun vetro deve rispondere a requisiti di
trasparenza dell'immagine, non deve provocare alcuna deformazione notevole
degli oggetti visti in trasparenza, nè alcuna confusione fra i colori
impiegati nella segnaletica stradale (quest'ultima circostanza riguarda solo
i parabrezza). La colorazione del vetro è ammessa nel rispetto delle
specifiche tecniche indicate dai due atti internazionali.
E' vietato apporre pellicole adesive sui vetri, anche quelli laterali,
perchè alterano le reazioni dei vetri agli urti, nonchè altre
caratteristiche tecniche che hanno consentito l'omologazione del vetro.
E' consentito applicare tendine rimovibili sui vetri laterali, mentre sul
lunotto posteriore possono essere applicate solo se il veicolo è dotato di
specchietto retrovisore esterno sul lato destro.
L'inosservanza di tali disposizioni è sanzionata dal codice della strada
nell'art.71 con la sanzione di €65.
 
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