Comunque, il codice motore 937A6000 è specifico per il GT 1.9 170cv. Il 937A5000 per il 150cv.
Ora, magari saranno anche intercambiabili ma un codice motore differente richiede aggiornamento del libretto di circolazione. (Vedasi paragrafo 2).
MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 43
CIRCOLARE N. 74/81
Prot. n. 1018/4325 - A051
Roma, 2 giugno 1981
OGGETTO: Sostituzione del motore con altro di tipo diverso.
1 - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
Con circolare n. 57/79 prot. n. 1169/4310/4325 - A048 del 20 luglio 1979, questa Amministrazione ha dato notizia della decisione n. 510/79 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Lazio ha riconosciuto la legittimità delle disposizioni emanate da questo Ministero che escludono la possibilità di sostituire il motore con altro di tipo diverso su veicoli aventi anzianità superiore a sette anni.
Il Consiglio di Stato, cui era stato proposto appello per l'annullamento della sentenza del T.A.R., si è ora anch'esso pronunciato favorevolmente all'operato di questa Amministrazione respingendo - con decisione n. 148/81 della sua Sezione VI, qui notificata ufficialmente - l'appello, considerato che il Ministero dei trasporti, con le sue disposizioni, ha operato un apprezzamento tecnico non soggetto al sindacato giurisdizionale di legittimità.
Nel confermare, pertanto, la piena validità delle disposizioni emanate al riguardo ed in particolare delle circolari n. 68/77 (1) e n. 57/79, si forniscono delucidazioni di dettaglio in merito a circostanze specifiche manifestatesi successivamente all'emanazione delle circolari stesse.
2 - SOSTITUZIONE MOTORI SIMILARI
Si verifica con una certa frequenza - ed il fenomeno è stato particolarmente riscontrato in sede di revisione dei veicoli - che il motore, o quanto meno il suo monoblocco, venga sostituito con altro similare, per lo più di uguale cilindrata, prodotto dalla stessa fabbrica per un diverso modello del medesimo tipo di veicolo (ad esempio: per la Fiat 500 il motore 110 D 000 anziché 110 F 000 o viceversa, per l'Alfa Romeo Giulia 1300 il motore AR 00539 in luogo di quello AR 00530 o viceversa).
Nell'ipotesi di cui sopra, rilevato che, per i veicoli di anzianità superiore a sette anni, sussistono spesso obiettive difficoltà di reperimento di motori o monoblocchi di tipo identico a quello installato all'origine, si consente che in questi casi, in deroga a quanto prescritto al punto 9) della circolare n. 68/77 (1), possa essere ammessa la sostituzione ed aggiornata la carta di circolazione prescindendo dall'anzianità del veicolo, sempre che:
- rimanga invariato il tipo (scoppio o diesel) di alimentazione del motore,
- non si verifichi aumento di cilindrata e/o di potenza superiore al 10%,
- siano rispettate le prescrizioni della circolare n. 68/77 dell'8 novembre 1977 (1).
3 - AUTOVEICOLI DI PROVENIENZA MILITARE
Si è avuta occasione di riscontrare che talvolta autoveicoli ceduti dal Ministero della difesa (particolarmente del tipo Fiat Campagnola o Alfa Romeo Matta) o da altri Enti assimilabili vengono presentati per l'immatricolazione con targa civile dopo che su di essi è stato sostituito il motore originario a scoppio (di cui di norma sono dotati gli automezzi militari) con altro a ciclo diesel.
Il Ministero della difesa è pertanto invitato con lettera in pari data ad indicare, nei dispacci di cessione dei propri veicoli (come fanno i Comandi militari U.S.A. in Italia) la data di fabbricazione e le caratteristiche tecniche (o, quanto meno il tipo del motore) dei veicoli ceduti.
Qualora vengano ancora esibiti dispacci non contenenti i necessari elementi ed il modello di veicolo che è stato ceduto risulti prodotto sia nella versione con motore a scoppio che in quella con motore a ciclo diesel, l'ammissione a visita e prova del veicolo provvisto di motore diesel dovrà essere subordinata alla presentazione, a cura del richiedente, di una documentazione integrativa da cui risultino i necessari elementi per individuare il tipo del motore, rilasciata dall'Ente cedente od eventualmente dalla Fabbrica costruttrice.
In mancanza della documentazione relativa al tipo di motore ovvero laddove il motore risulti sostituito con altro di diverso tipo, la richiesta di ammissione a visita e prova con sostituzione del tipo di motore potrà essere vagliata, con le consuete modalità (ammissibilità tecnica, documentazione di provenienza del nuovo motore), soltanto qualora risulti inconfutabilmente che il veicolo non abbia comunque circolato da più di sette anni.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Gaetano Danese
Ora, magari saranno anche intercambiabili ma un codice motore differente richiede aggiornamento del libretto di circolazione. (Vedasi paragrafo 2).
MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 43
CIRCOLARE N. 74/81
Prot. n. 1018/4325 - A051
Roma, 2 giugno 1981
OGGETTO: Sostituzione del motore con altro di tipo diverso.
1 - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
Con circolare n. 57/79 prot. n. 1169/4310/4325 - A048 del 20 luglio 1979, questa Amministrazione ha dato notizia della decisione n. 510/79 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Lazio ha riconosciuto la legittimità delle disposizioni emanate da questo Ministero che escludono la possibilità di sostituire il motore con altro di tipo diverso su veicoli aventi anzianità superiore a sette anni.
Il Consiglio di Stato, cui era stato proposto appello per l'annullamento della sentenza del T.A.R., si è ora anch'esso pronunciato favorevolmente all'operato di questa Amministrazione respingendo - con decisione n. 148/81 della sua Sezione VI, qui notificata ufficialmente - l'appello, considerato che il Ministero dei trasporti, con le sue disposizioni, ha operato un apprezzamento tecnico non soggetto al sindacato giurisdizionale di legittimità.
Nel confermare, pertanto, la piena validità delle disposizioni emanate al riguardo ed in particolare delle circolari n. 68/77 (1) e n. 57/79, si forniscono delucidazioni di dettaglio in merito a circostanze specifiche manifestatesi successivamente all'emanazione delle circolari stesse.
2 - SOSTITUZIONE MOTORI SIMILARI
Si verifica con una certa frequenza - ed il fenomeno è stato particolarmente riscontrato in sede di revisione dei veicoli - che il motore, o quanto meno il suo monoblocco, venga sostituito con altro similare, per lo più di uguale cilindrata, prodotto dalla stessa fabbrica per un diverso modello del medesimo tipo di veicolo (ad esempio: per la Fiat 500 il motore 110 D 000 anziché 110 F 000 o viceversa, per l'Alfa Romeo Giulia 1300 il motore AR 00539 in luogo di quello AR 00530 o viceversa).
Nell'ipotesi di cui sopra, rilevato che, per i veicoli di anzianità superiore a sette anni, sussistono spesso obiettive difficoltà di reperimento di motori o monoblocchi di tipo identico a quello installato all'origine, si consente che in questi casi, in deroga a quanto prescritto al punto 9) della circolare n. 68/77 (1), possa essere ammessa la sostituzione ed aggiornata la carta di circolazione prescindendo dall'anzianità del veicolo, sempre che:
- rimanga invariato il tipo (scoppio o diesel) di alimentazione del motore,
- non si verifichi aumento di cilindrata e/o di potenza superiore al 10%,
- siano rispettate le prescrizioni della circolare n. 68/77 dell'8 novembre 1977 (1).
3 - AUTOVEICOLI DI PROVENIENZA MILITARE
Si è avuta occasione di riscontrare che talvolta autoveicoli ceduti dal Ministero della difesa (particolarmente del tipo Fiat Campagnola o Alfa Romeo Matta) o da altri Enti assimilabili vengono presentati per l'immatricolazione con targa civile dopo che su di essi è stato sostituito il motore originario a scoppio (di cui di norma sono dotati gli automezzi militari) con altro a ciclo diesel.
Il Ministero della difesa è pertanto invitato con lettera in pari data ad indicare, nei dispacci di cessione dei propri veicoli (come fanno i Comandi militari U.S.A. in Italia) la data di fabbricazione e le caratteristiche tecniche (o, quanto meno il tipo del motore) dei veicoli ceduti.
Qualora vengano ancora esibiti dispacci non contenenti i necessari elementi ed il modello di veicolo che è stato ceduto risulti prodotto sia nella versione con motore a scoppio che in quella con motore a ciclo diesel, l'ammissione a visita e prova del veicolo provvisto di motore diesel dovrà essere subordinata alla presentazione, a cura del richiedente, di una documentazione integrativa da cui risultino i necessari elementi per individuare il tipo del motore, rilasciata dall'Ente cedente od eventualmente dalla Fabbrica costruttrice.
In mancanza della documentazione relativa al tipo di motore ovvero laddove il motore risulti sostituito con altro di diverso tipo, la richiesta di ammissione a visita e prova con sostituzione del tipo di motore potrà essere vagliata, con le consuete modalità (ammissibilità tecnica, documentazione di provenienza del nuovo motore), soltanto qualora risulti inconfutabilmente che il veicolo non abbia comunque circolato da più di sette anni.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Gaetano Danese