Forse vado OT, forse no, ma vorrei solo alcune informazioni sui rischi legali legati al rimappaggio.
Bene o male sappiamo tutti quello in cui si può incorrere in caso di controlli approfonditi dove la potenza del mezzo risulti diversa da quella riportata dal libretto.
Quello che mi chiedo è:
- Vi sono diversi livelli di gravità e sanzioni adeguate a questi per il rimappaggio (ovvero, macchina rimappata, mi becco automaticamente il massimo della pena o dipende da molti fattori? quali?)?
- La revisione fa' parte dei "controlli approfonditi" (ovvero rullo; mi ricordo che la mia Stilo alla revisione aveva fatto la prova del rullo)? Se si, come passarla franca con la rimappa?
- C'è un modo per omologare una rimappa facendo si che l'auto rimanga idonea all'uso stradale?
Ciao Master,
provo io a rispondere alle tue domande.
A:
Art. 78. (1)
Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione
e aggiornamento della carta di circolazione 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. (2)
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 236.
(Art. 78 Cod. Str.)
Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l)
la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio
[provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.
3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.
4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.
B: La prova a "rullo" della revisione è inerente alla frenata del veicolo e non alle emissioni. Molti operatori del settore affermano che la revisione si passa anche dopo la rimappatura.
C:Ogni modifica dell'autoveicolo che comporti un aggiornamento del libretto di circolazione può essere omologata solo dopo collaudo presso la motorizzazione civile, con apposita certificazione di un ingegnere meccanico che dichiari ammissibile, in base al tipo di veicolo, quella data modifica; altrimenti serve il nulla osta della casa madre. In entrambi ii casi sono procedure lunghe e non certe.
Ciao e fammi sapere se ti sono stato utile
:decoccio: