Il decreto Bianchi è legge

lybra

Alfista principiante
15 Ottobre 2006
1,336
15
39
RM
Regione
Lazio
Alfa
Alfetta GTV
Approvato al Senato, con 144 voti favorevoli, 17 contrari e 58 astenuti, il decreto legge sulla sicurezza stradale varato ad agosto.
Ecco il testo integrale del decreto:

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di guida senza patente)
1. All’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 è sostituito dal seguente:
“13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.”.
Articolo 2.
(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida)
1. All’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito del seguente:
“1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.”;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.”;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: “ai commi 1 e 2″ sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1, 2 e 2-bis”;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: “e comunque prima di aver raggiunto l’età di venti anni,” sono soppresse e le parole: “da euro 74 a euro 296″ sono sostituite dalle seguenti: “da euro 148 a euro 594″.
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.”;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.”.
Articolo 3.
(Disposizioni in materia di velocità dei veicoli)
1. All’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: “le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,” sono inserite le seguenti: “anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,”;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.”;
c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:
“9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi ed il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo nella fascia di orario che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino nei tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.”;
d) il comma 11 è sostituito dal seguente:
“11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.”;
e) il comma 12 è sostituito dal seguente:
“12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.”.
2. Alla tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:
“Norma violata Punti
Art. 142, comma 82
comma 910″
sono sostituite dalle seguenti:
“Norma violata Punti
Art. 142,comma 85
commi 9 e 9-bis10″.
3. All’attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3-bis
1. All’articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
“7-bis. È fatto divieto, durante la sosta o fermata del veicolo di tenere il motore acceso allo scopo di mantenere l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 400 euro,”;
b) al comma 8 sono premesse le parole: “Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis”.
Articolo 4.
(Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida)
1. Il comma 3 dell’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
“3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.”.
2. Alla tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:
“Norma violataPunti
Art. 173,comma 35″
sono sostituite dalle seguenti:
“Norma violataPunti
Art. 173,commi 3 e 3-bis5″.
Articolo 5.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti)
1. All’articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
“2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000 e l’arresto, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti”;
b) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: “Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.”;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.”;
d) al comma 8, primo periodo, le parole: “del comma 2″ sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 2 e 2-bis”;
e) il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.”.
2. All’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma l è sostituito dai seguenti:
“1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l’arresto fino a tre mesi. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater.”;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.”;
c) il comma 7 è abrogato;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119.”.
Articolo 6.
(Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza)
1. All’articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: “e delle regole di comportamento degli utenti” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, con particolare riferimento all’informazione sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche”.
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche,devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2.00 della notte ed assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, un alcool-test, inoltre devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
Art. 6-bis.
(Fondo contro l’incidentalità notturna). - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo contro l’incidentalità notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al fondo contro l’incidentalità notturna.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto all’incidentalità notturna.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e del Ministro dei trasporti, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l’attuazione del presente articolo.
6. Per il finanziamento iniziale del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 6-ter
1. Le maggiori entrate derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all’educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, del presente decreto-legge, si provvede all’attuazione del presente articolo disciplinando, ai fini della definizione dei programmi e delle relative attività di formazione e supporto didattico, le modalità di collaborazione di enti e organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore.
Articolo 7.
(Norme di coordinamento)
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
Articolo 8.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
sinceramente non si capisce 'na mazza.. :eek:

L'unica cosa "positiva" è che si dà una limitazione a 50 KW di potenza per il primo anno di guida..
 
Concordo con Banco..quella è una cosa positiva!

Domani me lo leggerò con calma al lavoro dopo averlo stampato..e poi si discute alla grande!
 
letto e devo dire che tranne la norma del "condizionatore"(vabè il ripsetto dell ambiente ma mi sembra un pò eccessiva) ci sono molte regole severe ma che ci vogliono sperando di non avere più bilanci "da guerra" nei fine settimana...
 
il B ha detto:
letto e devo dire che tranne la norma del "condizionatore"(vabè il ripsetto dell ambiente ma mi sembra un pò eccessiva) ci sono molte regole severe ma che ci vogliono sperando di non avere più bilanci "da guerra" nei fine settimana...

Direi che è una legge al'italiana, tanti paroloni, moltissimi prestesti e buone idee ma vedremo.... Giustamente la linea dura, espressa molte volte dal ministro, sembra accettabile ma si drovranno intensificare i controlli...
 
Devilpassion ha detto:
Direi che è una legge al'italiana, tanti paroloni, moltissimi prestesti e buone idee ma vedremo....

+ che buone idee, io direi buone intenzioni...

ma la realizzazione è di scarsa valenza...secondo me :allesmoegliche009:
 
molto complesso...io spero solo che non sia la classica legge all'italiana ovvero ognuno che la applica lo fa a modo suo :fragend013:
 
meno male che si sono decisi......... non se ne pteva più, almeno ora ci sono delle date precise x quanto riguarda le limitazioni dei neopatentati...... e la cosa più importante che nn sia retroattiva !!!!!! almeno posso guidare senza problemi la mia cucciola!!!
x quanto riguarda le sanzioni se si viene fermati in stato di ebrezza sono più ke giustificate, almeno INIZIAMO a portarci al paro dei tedeschi .........
 
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Cari futuri neopatenati, dopo oltre 9 mesi, l’incertezza sui limiti di potenza è finalmente finita e proprio all’ultimo giorno utile. Ci sono voluti infatti 60 giorni di tempo e ben tre passaggi parlamentari per convertire in legge il cosiddetto decreto Bianchi sulla sicurezza stradale, il provvedimento urgente varato dal Consiglio dei Ministri il 3 agosto scorso alla vigilia del grande esodo estivo.
Quali sono le vostre opinioni? Concordate su tutti i punti?

Neopatentati. I titolari di patente B non potranno, per il primo anno (e non più 3), guidare autoveicoli con rapporto potenza/peso, riferito alla tara, superiore a 50 kw/t (qui l’elenco delle auto nuove, attualmente a listino, che rientrano in questa restrizione secondo Quattroruote). Questa limitazione sarà applicata alle patenti rilasciate a partire dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (cioè dal 1° febbraio 2008 compreso). Questa norma si aggiunge alla limitazione già prevista per i neopatentati nei primi tre anni di conseguimento della patente, cioè il divieto di superare la velocità di 90 km/h sulle strade extraurbane principali e di 100 km/h in autostrada. La nuova legge, però, raddoppia la sanzione per chi viola quest’ultima disposizione: da 74 a 148 euro. Invariata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, compresa tra 2 e 8 mesi.

Continua da sopra:

Guida senza patente. La guida senza patente diventa reato. Ciò significa che la violazione di questa norma non si risolverà con il semplice pagamento di una multa ma che si finirà sempre in tribunale (quello competente per territorio ove è stata commessa la violazione) dove si verrà giudicati dal giudice monocratico. Per quanto riguarda le sanzioni, chi guida senza avere conseguito la patente o chi guida senza patente perchè gli è stata revocata o perchè non gli è stata rinnovata per mancanza di requisiti verrà punito con un’ammenda compresa tra 2.257 e 9.032 euro (l’importo verrà deciso dal giudice a seconda della gravità della violazione e dei precedenti dell’imputato). Nel caso in cui il reato venga commesso due volte nell’arco di un biennio è previsto l’arresto fino a un anno.

Controllo della velocità. Tutte le postazioni di controllo della velocità, fisse e mobili, tranne quelle per il rilevamento dinamico tipo Provida, devono essere preventivamente segnalate e ben visibili facendo ricorso a cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi. Niente più agguati, insomma. Non solo. La norma precisa che per accertare l’osservanza dei limiti di velocità vengono adesso considerate “fonti di prova” anche le apparecchiature omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza di tratti determinati.

Limiti di velocità. Viene introdotta una nuova soglia e viene rimodulata la decurtazione di punti. In particolare:
- la decurtazione di punti per chi supera di 10 km/h ma non oltre 40 km/h i limiti di velocità passa da due a cinque (invariata la sanzione di 148 euro);
- chi supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità viene punito con la sanzione di 370 euro, la decurtazione di dieci punti, la sospensione della patente da uno a tre mesi e l’inibizione alla guida del veicolo dalle 22 alle 7 del mattino nei tre mesi successivi alla restituzione della patente. Il provvedimento è annotato nella banca dati del Ministero dei trasporti (Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida); attenzione: nel caso in cui la violazione sia commessa per due volte nell’arco di un biennio, la sospensione della patente aumenta ed è compresa tra otto e diciotto mesi;
- chi supera di oltre 60 km/h i limiti di velocità verrà punito con una multa di 500 euro, la decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi. Stranamente, però, in questo caso non è prevista alcuna inibizione alla guida notturna. Attenzione: nel caso in cui la violazione sia commessa per due volte nell’arco di un biennio la patente viene revocata. Attenzione: se le violazioni dei limiti di velocità, compresa quello fino a 10 km/h, sono commesse alla guida autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto di merci pericolose, treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio, autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 tonnellate, autoveicoli destinati al trasporto di cose o altri usi di massa superiore a 3,5 tonnellate, autocarri di massa superiore a 5 tonnellate o mezzi d’opera che viaggiano a pieno carico, le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie sono raddoppiate.

Guida in stato di ebbrezza. Confermato il reato di guida in stato di ebbrezza (l’accertamento, cioè, non si risolve con una semplice multa ma si viene giudicati dal tribunale nella persona del giudice monocratico), inasprite le sanzioni e introdotta una nuova soglia alcolemica. In particolare:
- se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro l’ammenda è compresa tra 500 e 2 mila euro ed è prevista la sospensione della patente da tre a sei mesi;
- se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro l’ammenda è compresa tra 800 e 3.200 euro, è prevista la sospensione della patente da sei mesi a un anno ed è previsto l’arresto fino a 3 mesi;
- se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 grammi per litro l’ammenda è compresa tra 1500 e 6000 euro, è prevista la sospensione della patente da uno a due anni ed è previsto l’arresto fino a 6 mesi. La patente di guida viene revocata se il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli o, infine, nel caso in cui lo stesso reato venga commesso in un biennio. Non solo. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

Rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza. Resta depenalizzato il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, per il quale è prevista la sanzione amministrativa di 2.500 euro. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale, la sanzione è di 3mila euro; in entrambi i casi è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo per 180 giorni, tranne il caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Attenzione, nel caso di più violazioni nel corso di un biennio è prevista la revoca della patente.

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Confermato il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti (l’accertamento, cioè, non si risolve con una semplice multa ma si viene giudicati dal tribunale nella persona del giudice monocratico) e inasprite le sanzioni. In particolare l’ammenda è compresa tra mille e 4 mila euro (decide il giudice), è previsto l’arresto fino a tre mesi ed è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a un anno. La patente di guida viene revocata se il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli o, infine, nel caso in cui lo stesso reato venga commesso in un biennio. Nel caso in cui sotto l’effetto di sostanze stupefacenti si provochi un incidente, le pene sono raddoppiate ed è previsto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, salvo che il veicolo non appartenga a persona estranea al reato. Se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica, la polizia può, nell’attesa dell’esito degli accertamenti, disporre il ritiro della patente fino a 10 giorni.

Sosta col motore acceso. E’ una novità assoluta. Dal momento in cui entrerà in vigore la legge di conversione, probabilmente domani o dopodomani, sarà vietato tenere acceso il motore per mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo durante la sosta o la fermata del veicolo. Il mancato rispetto di questa norma prevede una multa di 200 euro.

Uso del cellulare. Passa da 70 a 148 euro la multa per chi usa, durante la marcia, apparecchi radiofonici e cuffie sonore e viene introdotta la sospensione della patente da uno a tre mesi nel caso in cui si commetta la stessa violazione nell’arco di un biennio. Invariata la decurtazione di punteggio prevista, pari a 5 punti.

Incidenti di notte. Anche questa norma è una novità assoluta. Chiunque dopo le ore 20 e prima delle 7 del mattino violi gli articoli 141 (velocità), 142, commi 8 e 9 (superamento dei limiti di velocità oltre 10 km/h e non oltre 60 km/h), 186 (guida in stato di ebbrezza) e 187 (guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) è punito con una multa aggiuntiva (che si aggiunge, cioè, alle sanzioni previste per le rispettive violazioni) di 200 euro. Il ricavato di questa disposizione finirà in un fondo ad hoc istituito a palazzo Chigi, il cosiddetto “Fondo contro l’incidentalità notturna” che lo userà “per attività di contrasto dell’incidentalità notturna").

Discoteche. “Titolari e gestori di locali dove si svolgono spettacoli, con qualsiasi modalità e qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le 2 di notte e assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, volontariamente, un alcool-test. Devono, inoltre, esporre all’interno e all’uscita dei locali delle tabelle con la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata; delle quantità, in centimetri cubici, delle bevande che determinano il superamento del limite di 0,5 grammi per litro di tasso alcolemico, da determinare anche in base al peso corporeo. L’inosservanza della norma comporta la chiusura del locale compresa tra 7 e 30 giorni.

Autotrasporto. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità comporta anche l’applicazione di altre sanzioni previste dal Codice della strada (da 829 a 3.315 euro se il veicolo non è munito di limitatore di velocità, ne monta uno alterato o non funzionante e da 713 a 2.853 se titolare di licenza o autorizzazione per il trasporto di cose o persone). Viene sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata al controllo dei limitatori di velocità.

Bambini su moto e motorini. Sui veicoli a due ruote è vietato trasportare bambini che abbiano meno di 5 anni. La multa prevista per chi viola questa norma è di 148 euro.

Corsi di educazione stradale. Infine, le maggiori entrate derivanti dalle sanzioni del decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all’educazione stradale nelle scuole “di ogni ordine e grado", a partire, quindi, dalle scuole materne.

tratto da
Tuning Alfa Romeo 147 GTA 3.2
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