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Marco77to
Utente Cancellato
Art. 5.
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi
1-bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni".
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
Nota: (riguardo comma 2)
Per non correre questo rischio, le Compagnie si "liberano" del cliente.
La Compagnia assicuratrice non può annullare, senza motivazione, un contratto in corso. Se la Vostra Compagnia viene meno a queste regole, segnalatelo all' ISVAP, acronimo di Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (06-42133000)
Alcuni riferimenti:
questo
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05209dl.htm