buonaserata a tutti...
carissimo amico koreano79, purtroppo per la vendita tra soggetti privati leggi quanto segue:
In caso di compravendita tra privati, non troverà applicazione la normativa ex d.l. n.24 del 02/02/2002, ma si applicherà la normativa contenuta nel codice civile e che è la medesima che si applicava anche prima dell’entrata in vigore della nuova normativa. L'art. 1476 del codice civile, ci dice quali sono gli obblighi del venditore: egli dovrà consegnare la cosa al compratore, fargliene acquistare la proprietà o il diritto e garantire il compratore dall'evizione (cioè che il compratore sia privato del diritto sul bene acquistato in conseguenza di una pronunzia giudiziaria che accerti un difetto, anteriore alla vendita, nel diritto del venditore) e dai vizi della cosa. I rimedi a disposizione del compratore, però, sono diversi da quelli previsti in caso si acquisti da un concessionario, e ambedue prevedono l'intervento giurisdizionale. Tali rimedi sono: 1) l'azione redibitoria, che è una forma di domanda con la quale si chiede la risoluzione del contratto, 2) l'azione estimatoria, con la quale il venditore chiede una riduzione del prezzo in rapporto ai vizi della cosa. In ogni caso poi di mancanza di buona fede del venditore (quando questi non sia riuscito a provare che ignorava in buona fede i difetti), questi sarà sempre tenuto a risarcire gli eventuali danni.
Ambedue le azioni hanno rigorosi termini per la loro attivazione: otto giorni dalla scoperta del vizio, a pena di decadenza, per la sua denunzia al venditore e un anno dalla consegna per la relativa azione, altrimenti l'azione si prescrive.
È quindi importante notare come la tutela tra privati sia sicuramente più difficile da ottenere, in quanto la legge rimane piuttosto sul generico. Ed in ogni caso deve trattarsi di difetti inerenti a vizi conosciuti o conoscibili da parte del venditore o vizi taciuti in malafede. Quanto appena enunciato non va assolutamente sottovalutato anche in caso si acquisti un veicolo usato esposto presso un rivenditore professionale, ma della cui trattativa con il cliente non si sia occupato il rivenditore stesso. Difatti, se la trattativa è avvenuta tra i privati, pur con moto esposta in salone, la vendita va equiparata in tutto e per tutto a quella svolta tra due privati in altro luogo. Il concessionario (o venditore professionale) giustamente farà notare che il veicolo non è garantito secondo le normali normative (ovvero secondo quelle che l’acquirente si sarebbe atteso).
Questa è una conseguenza logica della nuova normativa. Infatti, poiché la legge impone al venditore professionale (attenzione con professionale si intenda un venditore dotato di licenza alla commercializzazione di veicoli usati di qualsiasi genere) di garantire tutto l’usato che commercializza, egli può logicamente essere indotto a non fornire tale garanzia su beni dei quali non è effettivamente proprietario e quindi responsabile. Una parte della dottrina in materia ritiene che il venditore dovrebbe rispondere con garanzia solo dei beni a lui intestati, e che quindi egli non risponda delle difformità presenti sui beni intestati a terzi soggetti anche se da lui rivenduti. Tale interpretazione è però contraria allo spirito della legge e non può accogliersi favorevolmente: se fosse vera sempre, allora il venditore professionale non fornirebbe garanzia neppure su, poniamo per esempio, un bauletto usato proveniente da un cliente, basterebbe farsi rilasciare dal privato semplice dichiarazione che tale bene non è del concessionario per eludere la normativa. Pare invece corretto affermare che il venditore professionale deve rispondere completamente ed in base alla nuova normativa per tutti i beni (nessuno escluso, altrimenti la legge lo direbbe) da lui rivenduti.