ma non altera la visibilità della targa o la rende poco chiara un ritocco in quel punto
poi è chiaro trovi il pignolo ti fa casini....
perché penale?
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Ho tagliato alcuni articoli per questioni di lunghezza.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE
Art. 100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 ad euro 335.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di
targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 ad euro 7.953.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 99.
14.
Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al commi 11 e 12 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di
tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del
ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Non voglio fare terrorismo psicologico, voglio solamente mettervi a conoscenza di cosa si rischia.