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marcob156
Utente Cancellato
Salve a tutti, volevo chiedervi, chi ne sa o chi vuole dare il suo parere, quale differenza intercorre tra le luci di posizione e le luci diurne, alla luce dell'articolo 152 che ne richiede l'uso per la circolazione diurna.
Il codice prescrive di accendere: luci di posizione, anabbaglianti, targa e ingombro. In luogo di queste, dove montate, le luci di marcia diurna (i famosi led).
Ma la definizione di luci di marcia diurna non coincide con "i dispositivi che servono a segnalare la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore"?
Allo stesso modo le posizioni non sono un "dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione"?
In soldoni prima scrivono che devo girare con posizioni e anabbaglianti accesi. In secondo luogo che sono sufficienti le posizioni.
Dite la vostra.
Art.151
h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna
Art.152
1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne e' dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168 (1).
Il codice prescrive di accendere: luci di posizione, anabbaglianti, targa e ingombro. In luogo di queste, dove montate, le luci di marcia diurna (i famosi led).
Ma la definizione di luci di marcia diurna non coincide con "i dispositivi che servono a segnalare la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore"?
Allo stesso modo le posizioni non sono un "dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione"?
In soldoni prima scrivono che devo girare con posizioni e anabbaglianti accesi. In secondo luogo che sono sufficienti le posizioni.
Dite la vostra.
Art.151
h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna
Art.152
1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne e' dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168 (1).