Se ha detto realmente così mi sa che il responsabile dell'Unione Nazionale Consumatori ha qualche ignoranza legislativa. Obblighi civili anzitutto non significa obblighi fiscali. L'emissione di fattura è un obbligo FISCALE esclusivamente aziendale (in sintesi chi esercita abitualmente un'attività). Un'azienda ha l'obbligo fiscale di emettere fattura al momento della consegna o spedizione di un bene indipendentemente dal pagamento, oppure nel momento in cui viene riscossa una prestazione di servizi. Un privato, non esercitando abitualmente quell'attività, non può proprio emettere fatture. Tuttavia ha l'obbligo LEGALE di pagare il bene causa accordo (=contratto=ordine) sottoscritto precedentemente.
Poi rifletti un attimo: se un'azienda sottoscrive un ordine di acquisto di merce con pagamento fra 90 giorni, da quando quella merce è consegnata o spedita (quindi anche in data ordine) ne è già proprietaria e può a sua volta ri-venderla ad un terzo nonostante sia ancora da pagare e la fattura di acquisto non sia stata ancora emessa. E' ovvio che l'azienda acquirente ha l'obbligo di pagare quella merce, tuttavia il cliente finale (terzo) è tutelato di esserne proprietario.
Relativamente alle auto: se tu acquistassi un'auto da un privato come faresti a verificare se è realmente il proprietario? Si ricorre al PRA che di fatto attesta e dichiara a tutti i terzi richiedenti (pubblicità) chi è il proprietario corrente di quell'auto; potrebbe anche fornire copia del certificato di proprietà eventualmente smarrito. E' questo il motivo per cui le auto sono soggette a registrazione, per tutelare i terzi ovvero i futuri acquirenti, proprio come gli immobili.
Con l'immatricolazione l'auto è come se fosse consegnata, quindi è tua e sei tenuto a pagarla, cioè non puoi dire al momento della consegna non ho più voglia di pagartela tienila pure. L'ordine sottoscritto inizialmente ti impegna legalmente.
Il PRA è un pubblico registro però non dimostra la proprietà dell'auto.
Googlando un pò sulla rete ho preso questi due link:
Passaggio di proprietà dei beni mobili registrati (veicoli): principi generali | Fanpage
A cosa serve il PRA? - il nuovo Panorama Sindacale
Questo è quello che scrive la Cassazione in merito ad alcuni casi di incidenti:
Sul punto a conferma di quanto detto è intervenuta la Cassazione sez. III del 26 ottobre 2009 n. 22602 la quale ha stabilito che “
Sarebbe stato preciso onere dell’attore, secondo i principi generali in materia, dare la dimostrazione della proprietà della vettura al momento dell'incidente. La certificazione del PRA non dimostra affatto la proprietà del veicolo, trattandosi di documento che contiene notizie che debbono essere comunque verificate dal cittadino con idonea documentazione probatoria. In questo senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19599 del 2004) secondo la quale: “Posto che la trascrizione del contratto di vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico ai sensi dell'art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 (convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510) è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore, le risultanze del predetto registro hanno un valore di presunzione semplice in ordine alla efficacia e alla validità dell'atto traslativo, che può essere vinta con ogni mezzo di prova”. Continua la Cass. sez. III del 26 ottobre 2009 n. 22602 “il giudice avrebbe dovuto accertare – anche a mezzo di prova testimoniale – se effettivamente alla data del 4 dicembre 2000 la A. fosse già proprietaria del veicolo, tenendo conto del fatto che comunque era a carico della attrice fornire la prova della proprietà
”.
Dall'altro link:
La funzione del P.R.A. non è, dunque, quella di "determinare" la proprietà, che si perfeziona tra le parti con l'accordo anche solo verbale che prevede la cessione del bene in cambio di un prezzo (come avviene per l'acquisto di un qualunque oggetto), ma "ne dà pubblicità alla collettività".
Per la legge, l'iscrizione al P.R.A. è "presunzione di proprietà fino a prova contraria", ovvero se io risulto intestatario al P.R.A. di un mezzo, quel mezzo per la collettività è mio a tutti gli effetti, nel bene e nel male, e sta eventualmente a me dimostrare il contrario con prove certe che giuridicamente abbiano un valore.
Quindi chi va dal concessionario è tenuto a pagare non perchè il venditore gli ha fatto il passaggio al PRA ma perchè l'acquirente ha firmato un contratto col quale si impegna a pagare la somma pattuita.
fc.studio però siamo OT, magari sarebbe carino aprissimo un thread in Fisco e Leggi.
In tutti i casi il nostro caro nuovo Alfista può dormire sonni tranquilli basta che all'atto del saldo si faccia rilasciare il documento che comprova la ricevuta di pagamento con il numero di telaio della macchina.