Tornando all'argomento, da Sicurauto:
La spinosa vicenda dell'esenzione dal pagamento del bollo per le auto che hanno più di 20 anni ma meno di 30 è diventata un braccio di ferro al quale gli automobilisti non possono che assistere sperando in proprio favore. Da un lato ci sono le Regioni, che in barba alla decisione del Governo di abolire l'esenzione del bollo hanno reintrodotto il privilegio (o stanno pensando di farlo), dall'altro lo Stato che vede disattesa una norma di carattere nazionale. In questo tira e molla è appena intervenuto anche il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) ribadendo che lo scontro si prospetta a svantaggio delle Regioni disobbedienti. Ma vediamo perché le Regioni non potrebbero rifiutarsi di riscuotere la tassa automobilistica regionale sulle auto storiche contenuta nella legge di Stabilità del 2014.PEZZI DI STORIA DECLASSATI - Il problema è ben noto a tutti gli appassionati proprietari di un veicolo storico immatricolato tra il 1985 e il 1995, ma per chi guida un veicolo moderno sembra il caso di fare un breve riepilogo. Fino a qualche tempo fa le auto con più di 20 anni dalla prima immatricolazione potevano godere delle agevolazioni (a determinate condizioni) dei veicoli di oltre 30 anni: tassa di possesso diventava tassa di circolazione e l'assicurazione si pagava in forma ridotta. Ma poi Renzi ha rotto le uova nel paniere di chi coccolava in garage veicoli di pregio (ed unici, come le poche Lancia Delta HF Integrale vendute solo in Italia) chiedendo il pagamento del bollo per intero e senza alcuno sconto. All'abolizione dell'esenzione alcune Regioni si sono opposte rifiutando il regalo del Governo e riapplicando la deroga con leggi regionali in base al principio secondo cui il tributo è definito come "tassa automobilistica regionale". Ora, molto banalmente, provate ad immaginare chi, giocando alla morra cinese, pretende di vincere con le forbici contro il sasso e capiamo perché le Regioni non possono introdurre nuovamente l'esenzione del bollo per le auto tra 20 e 30 anni.
E' QUESTIONE DI POTERI - Sulla questione si era già espresso il MEF chiedendo lo stop allo sconto delle Regioni sul bollo auto e ora con una risoluzione del dipartimento delle finanze, viene snocciolato il problema con le motivazioni che aveva anticipato anche SicurAUTO. L'atto ribadisce che le disposizioni dell'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014, devono essere naturalmente rispettate anche dalle leggi regionali in materia di tasse automobilistiche. Ma allora perché fino ad oggi sul bollo auto (incluso quello per le auto storiche) ogni Regione ha fatto quello che voleva e all'improvviso il Governo impone il suo diktat? La tassa automobilistica, in effetti, è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1953, n. 39 con il Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche ed è attribuita per intero alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, assumendo contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale.
E INCOSTITUZIONALITA' - Poi però le competenze sono state meglio definite con l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, ha demandato alle regioni "la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alla tassa automobilistica regionale". Che come ha chiarito anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 297 del 26 settembre 2003 rientra tra le funzioni unicamente amministrative delle Regioni a statuto ordinario. In altre parole le Regioni possono riscuotere la tassa e variarne l'importo originariamente stabilito con decreto ministeriale. D'altro canto anche una più recente sentenza del Consiglio di stato (n. 2747 del 27 maggio 2014), a conferma della sentenza del TAR per la Lombardia n. 406 del 14 febbraio 2013, ha espressamente affermato che "ogni disposizione normativa regionale contrastante con quella statale è immediatamente incompatibile e pertanto da ritenersi abrogata". Le Regioni, quindi, come si temeva, "non possono intervenire nella disciplina delle tasse automobilistiche reintroducendo un'esenzione che non è più prevista dalla legislazione statale, pena l'impugnabilità davanti alla Consulta delle norme regionali difformi, in violazione dell'art.117 della Costituzione". Morale della favola: le promesse illusorie delle Regioni in favore degli automobilisti contano poco, il bollo va pagato, sempre che non decidiate di rottamarle per segregarle in casa come molti altri per aggirare il pagamento della tassa di possesso.
Bollo auto storiche: il Ministero mette in guardia le Regioni disobbedienti