Non ha senso: tutto quello che ti passa per la testa, posta qui.

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un po di pazienza e rispondo con precisione ;)

lampeggiante blu sui mezzi dell'Anas è riservato solo ai capi-area i quali sono nominati Agenti di Polizia Giudiziaria perchè altrimenti non potrebbero intervenire nel pilotaggio del traffico nè, tantomento, posizionare o far posizionare semafori, segnali ecc.
viene usato anche dai mezzi della protezione civile autorizzati da decreto ministeriale del 2009

Io l'ho comprato alla fiera...l'ho messo e ce so andato a dà fastidio alle coppiette...Ahahahahah
 
Io l'ho comprato alla fiera...l'ho messo e ce so andato a dà fastidio alle coppiette...Ahahahahah

bè io quando andavo a rompere le palle alle coppiette, ovviamente mentre ero di servizio, puntavo le macchine con lampeggianti, abbaglianti e faro direzionale sul tetto... e che @@ loro trom..... e io lavoro? no no ::cop:: .: lol :.
 
bè io quando andavo a rompere le palle alle coppiette, ovviamente mentre ero di servizio, puntavo le macchine con lampeggianti, abbaglianti e faro direzionale sul tetto... e che @@ loro trom..... e io lavoro? no no ::cop:: .: lol :.
Bastard !!!!???? :lol2:
 
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ti quoto questo perchè non ritrovo il post dove chiedevi dei vetri oscurati anteriormente... mi sono informato meglio ..allora in talia non esiste un articolo cds specifico ma l'italia usa la direttiva europea 77/649/CEE.
La circolare del Ministero dell'Interno nr. 1680/M360 dell'8 maggio 2002 cita questo:

"OGGETTO: Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli.

Pervengono richieste di chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in merito all'applicazione, sui veicoli in circolazione, di pellicole adesive su vetri dei veicoli.
Al riguardo si osserva quanto segue.
La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l'omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti, né risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso.
Tuttavia, nell'ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l'approvazione di dette pellicole nonché la loro installazione sui vetri dei veicoli.
Lo Stato italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie.
Non c'è dubbio, d'altra parte, che secondo il principio della libera circolazione delle merci, sancito dagli art. 28-30 del Trattato che ha istituito la Comunità europea, non è possibile vietare la commercializzazione di un prodotto approvato in un altro Stato membro e quindi liberamente circolante nel suo territorio.
Pertanto, nel caso in esame, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo Spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie.
Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l'applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:
1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime;
2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all'estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L'installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.
Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (capo di visibilità anteriore) non è consentita l'applicazione delle pellicole in argomento né sul parabrezza, né sui vetri laterali anteriori; inoltre, l'applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i lati.

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ah grazie alfista
mmmmm
vanno lette ste normative
se le pellicole non ostano la visibilità, e dall'interno la visione è chiara, dovrebbero essere ammesse
più che altro c'è da tenere in considerazione il tupls sulla riconoscibilità
ho trovato qst su un forum di vigili urbani

stante la normativa vigente non é previsto il ritiro della carta di circolazione per le pellicole oscuranti...ne tantomeno ( e questo é mio parere), l'applicazione dell'art.78 del CDS in quanto l'applicazione delle pellicole oscuranti non modifica le caratteristiche costruttive del veicolo che sono elencate nell'appendice V del regolamento di esecuzione del CDS.
L'articolo applicabile sempre a modesto parere di chi scrive é l'art. 71 comma 6 del CDS ovvero 71 € e la segnalazione alla DDT per motivi di sicurezza

Questa la mia risposta ad un quesito data su altro sito in merito alle pellicole oscuranti

La circolare a cui occorre fare riferimento é la Prot. n. 1680/M360 dell'8 maggio 2002 che riporto:

....omissis

La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l’omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti,.nè risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso. Tuttavia, nell’ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l’approvazione di dette pellicole nonche’ la loro installazione sui vetri dei veicoli. Lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie. Non c’è dubbio, d’altra parte, che secondo i principi di libera circolazione delle merci, così come stabilito dall’art. 28 del Trattato CEE, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie. Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l’applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:
1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime;
2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all’estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L’installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non e’ consentita l’applicazione delle pellicole in argomento ne’ sul parabrezza ne’ sui vetri laterali anteriori; inoltre, l’applicazione sul lunotto posteriore, e’ ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo il lati. E’ appena il caso di precisare che l’applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice della strada.

omissis.............


Quindi, commentando brevemente, si puo' affermare che le pellicole oscuranti possono essere applicate, senza alcun aggiornamento della carta di circolazione, soltanto sui vetri laterali posteriori o sul lunotto posteriore.
Se vengono applicate sul parabrezza, sui vetri laterali anteriori - ma anche sul lunotto posteriore senza che il veicolo sia munito di specchietti retrovisori su entrambi i lati - si applica l'art. 71 comma 6 del Codice della strada ovvero:

Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 71.00 a € 286.00. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da € 143.00 a € 573.00

Come disposto dalla circolare cio' non comporta l' aggiornamento della carta di circolazione per cui a seguito di accertata violazione non si puo' ritirare tale documento ma é possibile segnalare il veicolo alla DDT per revisione straordinaria ai sensi dell' art. 80 comma 5.

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Ovviamente questa é solo la mia opinione sulla base di quanto disposto dalla circolare.
Non condivido l'applicazione dell'art. 78

A mio dire non si tratta di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli che sono elencate nell'appendice V del regolamento di esecuzione del CDS a cui si fa deve far riferimento.

In parole povere non si puo' considerare la pellicola collocata nel parabrezza davanti una modifica della caratteristiche costruttive in quanto i vetri non sono elencati all'appendice V ovvero non fanno parte delle categorie elencate o meglio il vetro non puo' essere soggetto a modifica....Puo' solo non essere conforme per cui puo' tovare solo applicazione l'art. 71 comma 6 del CDS con conseguente segnalazione alla DDT per motivi di sicurezza....


stanti così le cose per 71 euri me le tengo
 
Ultima modifica:
ah grazie alfista
mmmmm
vanno lette ste normative
se le pellicole non ostano la visibilità, e dall'interno la visione è chiara, dovrebbero essere ammesse
più che altro c'è da tenere in considerazione il tupls sulla riconoscibilità

il tulps non ci azzecca na mazza in questo caso....quello che fa fede è questa circolare ufficiale del ministero che dirotta sulla direttiva europa e sono molto ferree
 
ma dall'interno la visibilità non cambia
la questione è che dall'esterno non si vede bene l'interno
 
un po di pazienza e rispondo con precisione ;)

lampeggiante blu sui mezzi dell'Anas è riservato solo ai capi-area i quali sono nominati Agenti di Polizia Giudiziaria perchè altrimenti non potrebbero intervenire nel pilotaggio del traffico nè, tantomento, posizionare o far posizionare semafori, segnali ecc.
viene usato anche dai mezzi della protezione civile autorizzati da decreto ministeriale del 2009

Luce fatta sul mistero!! Grande alfista!.: Clap :.
 
Se continua così dovremo aprire una discussione per il terremoto in Emilia Romagna.- Questa mattina, ore 09,02, la terra ha tremato nuovamente sotto i miei piedi, con un'altra sensibilissima scossa, incredibile!.-
 
Se continua così dovremo aprire una discussione per il terremoto in Emilia Romagna.- Questa mattina, ore 09,02, la terra ha tremato nuovamente sotto i miei piedi, con un'altra sensibilissima scossa, incredibile!.-
Impressionante vero?
è stata forse peggiore di quella di 10 giorni fa...
Il terremoto nel modenese | Il Post
 
Che dire, io le ho sentite entrambe, onestamente da quì mi sono sembrate identiche, forse un tantino meno evidente quella di questa mattina.- Infatti si parla di 5,8, contro i 5,9 di Domenica 20 anche se la differenza è minima.-
 
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