Piccoli difetti ma fastidiosi

Fortunatamente io con le officina Alfa ho avuto a che fare solo per i tagliandi (e lì niente da dire, anche a livello di prezzo mentre sento che in Audi e Bmw ci vuole mezzo rene tutte le volte) ma da quello che leggo sul forum la situazione è molto critica.
Che al comando ci siano gli americani, gli italiani o gli olandesi poco importa, qui si tratta soprattutto della voglia di fare e delle competenze delle piccole/medie realtà che ci mettono la faccia col cliente. Certo che chi è al comando dovrebbe avere il polso della situazione ed intervenire ma Alfa a quanto pare, oltre che su nuovi modelli, latita anche su questo versante non secondario.

Per quanto riguarda l'altro capitolo doloroso dei venditori direi che è incomprensibile questa poca voglia di fare considerata la crisi in cui volge tutto il comparto auto. Quanta gente entrerà ogni giorno in una concessionaria Alfa considerato che in vendita ci sono solo 3 modelli? Quei pochi che entrano dovrebbero essere trattati con i guanti invece sembrano diano fastidio.

Insisti "vogliolagiulia", I difetti vanno sistemati anche se capisco ti stiano snervando.

La mia esperienza con i venditori Alfa è abbastanza positiva, dipende da chi hai la fortuna di trovare, un po' come in tutti i settori. Facendo un paragone con altre Case, anni fa ero stato ad un passo da prendere un'Audi ed il venditore era stato competente e gentile, aveva rinunciato a parte della sua pausa pranzo per farmi fare un test drive e giorni dopo mi aveva contattato telefonicamente per sapere se ero ancora interessato all'acquisto.
In Bmw (Mini) ottima accoglienza ma incompetenza assoluta della venditrice che sembrava lavorasse lì da un giorno.
In Alfa però mi sembra di capire che siamo sotto la media.
 
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@Sandruzzu

Passi la licenza di scrivere in grassetto anche se, come qualcuno ti ha giustamente fatto notare, non è il modo corretto di postare sul forum, ma ti invito a non usare turpiloquio nei tuoi interventi.

Ti consiglio, se hai problemi di vista, di usare lo zoom presente nel tuo browser (se usi chrome)

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se invece usi il cellulare puoi fare "pinch to zoom"

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@Sandruzzu

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Esatto quello che avrei voluto dire io ma non ho fatto
 
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@Sandruzzu

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salve esodar,posso approfittare per chiedere di "pulire" il topic dai commenti,seppur molto interessanti,non riguardanti però la mia macchina?magari si potrebbero spostare su un altro topic e continuare li no?
Diciamo da pagina 10 compresa in poi...altrimenti non ritrovo nulla sui vari consigli che mi hanno dato. grazie
 
@Sandruzzu

Passi la licenza di scrivere in grassetto anche se, come qualcuno ti ha giustamente fatto notare, non è il modo corretto di postare sul forum, ma ti invito a non usare turpiloquio nei tuoi interventi.

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Grazie infinito,per la metodologia dello zoom che non conoscevo,ho anche scoperto che rimane in memoria dunque aprendo la pagina ho tutto ben visibile,mi scuso per il termine utilizzato per descrivere l'organizzazione fca, ma anche pensando non riesco a trovarne un sinonimo,forse escrementi..ma credo non renda l'idea,...incompetenti non è adatta penso....oppure,forse unica soluzione accettare ciò che viene proposto senza di colpo ferire,...ma si, ...accettiamo di buon grado in nome di un marchio glorioso...ma poi pensando,mica li ho spesi io 30 mila euro e forse più per una cosa piena di difetti ma con il pregio di nominarsi alfa romeo...ammmericana si...ma poi bastano due adesivi della bandiera italiana è il tutto si risolve...avanti tutta diceva Renzo Arbore..
 
salve esodar,posso approfittare per chiedere di "pulire" il topic dai commenti,seppur molto interessanti,non riguardanti però la mia macchina?magari si potrebbero spostare su un altro topic e continuare li no?
Diciamo da pagina 10 compresa in poi...altrimenti non ritrovo nulla sui vari consigli che mi hanno dato. grazie
Il consiglio è uno solo,come ti è stato già detto,vai da chi ti ha venduto la macchina che è in garanzia e fai risolvere...il resto son chiacchiere perse..fino a quando è in garanzia ogni tuo intervento è solo deleterio...ma non preoccuparti,che interventi fuori garanzia se ne dovranno fare tanti,da come leggo sul forum,....avrai che divertirti...il bello è che la maggior parte dei difetti non potrai risolverli da solo...ci sarà sempre bisogno dell'officina autorizzata...o similare se ne è capace...che purtroppo vorrà essere pagata...
 
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Il consiglio è uno solo,come ti è stato già detto,vai da chi ti ha venduto la macchina che è in garanzia e fai risolvere...il resto son chiacchiere perse..fino a quando è in garanzia ogni tuo intervento è solo deleterio...ma non preoccuparti,che interventi fuori garanzia se ne dovranno fare tanti,da come leggo sul forum,....avrai che divertirti...il bello è che la maggior parte dei difetti non potrai risolverli da solo...ci sarà sempre bisogno dell'officina autorizzata...o similare se ne è capace...che purtroppo vorrà essere pagata...
Non capisco questo tuo accanimento nel voler denigrare a tutti i costi. ! Qualche difetto ci può stare come del resto sui modelli concorrenti ma se uno legge i tuoi sermoni si mantiene alla larga e tra l altro non sei tra quelli che si possono lamentare! .! Ti ripeto che conosco molto bene i vecchi prodotti Alfa ma anche con qualche difetto la tua Giulia Alfa non è minimamente da confrontare con Giulia FCA . Se il cielo è da sistemare sarà sistemato. Mio nipote è meccanico MB e dice anche lui che non sono più .le auto di una volta Tutto mondo è paese!
 
Non capisco questo tuo accanimento nel voler denigrare a tutti i costi. ! Qualche difetto ci può stare come del resto sui modelli concorrenti ma se uno legge i tuoi sermoni si mantiene alla larga e tra l altro non sei tra quelli che si possono lamentare! .! Ti ripeto che conosco molto bene i vecchi prodotti Alfa ma anche con qualche difetto la tua Giulia Alfa non è minimamente da confrontare con Giulia FCA . Se il cielo è da sistemare sarà sistemato. Mio nipote è meccanico MB e dice anche lui che non sono più .le auto di una volta Tutto mondo è paese!
Ma non è denigrare,è solo costatazione,forse forse i prodotti fca sono anche migliori della concorrenza...,difatti tra i cechi beato chi ha un occhio,è ovvio che le Giulia,o la 75, o la Giulietta o lo Sprint gt,o l'Alfetta che possiedo non sono confrontabili con la giulia fca...son passati 50 anni,...e concordo perfettamente che proprio io non posso lamentarmi dato che tutti i lavori ordinari e straordinari ho la possibilità e capacità nello svolgerli per conto proprio...però permettimi di essere arrabbiato.....arrabbiato con una rete vendita che ne ha quasi dell'assurdo...arrabbiato con una rete assistenza che ne ha del ridicolo...dirai: ma a te cosa importa dato che sei esente da queste problematiche? mi importa perché un glorioso marchio Italiano quale ALFA ROMEO viene trattato in questo modo e credo che non lo meriti..e se continuano con questo modus operandi... possibilmente anche il più appassionato degli appassionati arrivato ad un certo punto vada a scegliere il prodotto Giapponese...non scrivo quello tedesco perché quelli son anche peggio
 
Messa giù così non posso che condividere. Questa è la realtà .Purtroppo il progresso ha portato tante cose positive e negative.
 
DLGS 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 - "CODICE DEL CONSUMO" TITOLO III - GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA' E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO CAPO I - DELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO Articolo 128 - Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. 2. Ai fini del presente capo si intende per: - a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: -- 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai; -- 2) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; -- 3) l’energia elettrica; - b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1; - c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità; - d) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. 3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa. Articolo 129 - Conformità al contratto 1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. 2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: - a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; - b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del ben che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; - c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi,tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura; - d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. 3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. 4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che: - a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza; - b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore; - c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione. 5. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione. Articolo 130 - Diritti del consumatore 1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. 2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro. 4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto: - a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; - b) dell’entità del difetto di conformità; - c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore,tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. 6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali. 7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: - a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; - b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6; - c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. 8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene. 9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: - a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; - b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto. Articolo 131 - Diritto di regresso 1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario,ha diritto di regresso,salvo patto contrario o rinuncia,nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. 2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato. Articolo 132 - Termini 1. Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. 2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato. 3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. 4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente. Articolo 133 - Garanzia convenzionale 1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. 2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: - a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; - b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. 3. A richiesta del consumatore,la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. 4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. 5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione. Articolo 134 - Carattere imperativo delle disposizioni 1. È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. 2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all’articolo 132, comma primo ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. 3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea. Articolo 135 - Tutela in base ad altre disposizioni 1. Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico. 2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del Codice Civile in tema di contratto di vendita
 
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