di seguito le norme cambiate, enteranno in vigore il 1 Agosto 2010
1. NORME DI COMPORTAMENTO
Guida in stato di ebbrezza: depenalizzata la guida con tasso alcolemico compreso tra i 0,5 g/l gli 0,8 g/l , per la quale è prevista la sanzione amministrativa da 500 a 2000 euro.
Se si provoca un incidente stradale, le pene vengono raddoppiate e sale a 180 giorni la durata del fermo amministrativo del veicolo.
Se, poi, il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l, la patente viene revocata e sospesa fino a 2 anni se il conducente ha provocato un incidente.
Nel caso di revoca della patente la nuova non potrà essere conseguita prima che siano trascorsi 3 anni.
Sarà considerata giusta causa di licenziamento dei conducenti la revoca della patente disposta a seguito di guida sotto l’influsso di alcool.
Si introduce la possibilità della sostituzione della pena detentiva con quella di lavoro di pubblica utilità nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale,in assenza di opposizione da parte dell’imputato.
Divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di 3 anni e per i conducenti professionisti.
Alla violazione di tale divieto, consegue la decurtazione di 5 punti patente (in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione).
Limiti di velocità: Sono state inasprite le sanzioni per chi supera di oltre 40 km/h, ma di non oltre 60 km/h, i limiti massimi di velocità: da euro 500 a euro 2.000; e oltre i 60 km/h da euro 779 a euro 3.119.
Il limite dei 130 km/h può essere elevato a 150 km/h dai concessionari o dagli enti proprietari sulle autostrade tre corsie più quella di emergenza che siano provviste di tutor (quest’ultima la novità introdotta, anche se di fatto nessun gestore finora ha utilizzato questa facoltà).
E’ stabilito che i mezzi tecnici di controllo, fuori dei centri abitati, non possano essere posizionati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.
Circolazione di ciclomotori alterati: è previsto un generale inasprimento delle sanzioni delle condotte di produzione, messa in circolazione di ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a 45 Km/h (sanzione da euro 1000 a euro 4000) e di condotte di modifica del motore dei ciclomotori che siano idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti consentiti ( da 779 a 3119 euro). Parimenti inasprita la sanzione per chi circola con ciclomotore con motore modificato ( da 389 a euro 1559). (in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione).
Microcar e ciclisti: è introdotto l’obbligo delle cinture di sicurezza per le minicar, mentre i ciclisti che circolano di notte, fuori dei centri abitati o nelle gallerie, dovranno indossare un giubbotto retroriflettente. (in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione).
Niente microcar senza patente: Chi ha subito il ritiro della patente non può condurre ciclomotori e microcar e non può conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
Guida dei neopatentati: ulteriormente innalzato il limite di potenza specifica, riferita alla tara ( dai 50 a 55 kw/t) dei veicoli che possono essere guidati durante il primo anno dal rilascio della patente di guida. In realtà, l’originario limite, già previsto dalla legge 160 del 2007, in virtù dei diversi rinvii operati, non è mai divenuto operativo.
Attraversamento dei pedoni In assenza di agenti o semafori i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sulle strisce pedonali. Devono dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi se vedono pedoni che si accingono ad attraversare sulle strisce. Identico obbligo per i conducenti che si inoltrano in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta il divieto per i pedoni di attraversare diagonalmente le intersezioni e il divieto di attraversare piazze e larghi al di fuori delle strisce pedonali.
Veicoli inquinanti e limitazione della circolazione. Chi non rispetta i vari provvedimenti di blocco della circolazione nei centri abitati, circolando con mezzi appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte dal divieto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 a 624 euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 a 30 giorni.
Uso di lenti o di apparecchi durante la guida: esteso anche alla guida dei ciclomotori e, dunque delle minicar, l’obbligo di utilizzo, ove necessario delle lenti o di altre apparecchiature. (in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione).
2. NORME SULLE PATENTI
Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida: diviene elemento ostativo al rilascio della patente di guida l’avere riportato una condanna, ancorché non definitiva, per reati contro la persona, contro il patrimonio o con violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Inoltre non sarà più possibile conseguire la patente di guida alle persone a cui sia stata applicata, per la seconda volta, la revoca della patente, quale sanzione accessoria della sentenza di condanna per omicidio colposo commesso da soggetto in stato di ebbrezza o in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti.
Accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio della patente: il non abuso di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti (provato da apposita certificazione) diviene essenziale ai fini dell’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria.
Identica certificazione è richiesta al rinnovo per i conducenti professionali.
Perché la norma risulti operativa, è necessaria l’adozione di un decreto ministeriale nel il quale sono individuate le modalità per gli accertamenti clinico-tossicologici necessari alla certificazione.
Guida accompagnata: Ai giovani che hanno compiuto 17 anni e sono titolari di patente A è consentita la guida accompagnata purché il minore sia affiancato da un conducente titolare di patente B da almeno 10 anni e sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte del ministero, su istanza del genitore o dell’eventuale rappresentante legale.
E’ altresì richiesto un corso pratico di guida ( compresa la guida in autostrada o su strade extraurbane e in ore notturne) di almeno 10 ore da svolgere presso un’autoscuola.
Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori: dal 19 gennaio 2011 (data entro cui deve essere recepita la direttiva 2006/126/Ce in materia di patenti di guida) è stabilita, per il rilascio del patentino del ciclomotore, lo svolgimento di una prova pratica di guida, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge
Patente a punti: Ai fini del recupero dei punti, non sarà più sufficiente solo frequentare un corso, ma sarà necessario sostenere un esame finale.
Inoltre, Dovrà sottoporsi all’esame non solo chi abbia perduto l’intero punteggio attribuito ma anche chi, dopo la notifica della prima violazione comportante decurtazione di almeno cinque punti, nell’arco dei dodici mesi dalla data della prima violazione, ne commetta altre due, non contestuali, comportanti, ciascuna, la perdita di almeno cinque.
Sono previsti corsi di guida sicura avanzata, che consentiranno il recupero dei punti decurtati, fino a un massimo di 5. Le modalità dovranno essere specificate con decreto del Ministro delle Infrastrutture.
Patente a ore: è prevista la possibilità di ottenere, dal Prefetto, un permesso di guida in determinate fasce orarie per motivi di lavoro o in relazione alle agevolazioni previste dalla legge 104/92 ( in materia di invalidità) da parte del conducente che si sia vista sospesa la patente ( salvo il caso in cui dalla violazione commessa sia derivato un incidente).
Limiti di età per guida: non può più guidare chi ha compiuto gli 80 anni salvo che abbia conseguito uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale a seguito di visita medica specialistica biennale rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti, con oneri a carico del richiedente.
Per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, il limite è di 60 anni elevabile, fino ad un massimo di 68, di anno in anno, con uno specifico attestato relativo alla persistenza dei i requisiti fisici e psichici, rilasciato a seguito di visita medica specialistica, con oneri a carico del richiedente.
La norma sarà operativa con l’adozione, entro 4 mesi dall’entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro delle infrastrutture, in cui siano stabile le modalità di attuazione.
Esami di idoneità alla guida e autoscuole: è introdotto l’obbligo per le autoscuole di effettuare esercitazioni di guida in autostrada o strada extraurbana ed in condizioni di visione notturna.
Procedure di rinnovo della validità della patente di guida: in luogo dell’invio del tagliando adesivo da apporre sulla patente si dispone il rilascio di un duplicato con l’indicazione del nuovo termine di validità.
3. SISTEMA SANZIONATORIO
Contestazione,verbalizzazione e notifica delle violazioni: ridotto da 150 a 90 giorni ( 100 se la notifica deve essere effettuata al coobligato in solido) il termine per la notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, che potrà avvenire anche mediante l’uso di strumenti informatici.
La contestazione immediata non è necessaria per la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati nei centri storici, nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o per la circolazione su corsie e strade riservate. Inoltre, per semafori e accessi a ztl non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale se l’accertamento avviene tramite dispositivi o apparecchi omologati o con funzionamento automatico.
Accertamento delle violazioni da parte degli enti locali: l’accertamento delle violazioni al codice della strada da parte degli enti locali potrà essere effettuato soltanto con strumenti di proprietà o acquisiti con locazione finanziaria o a noleggio a canone fisso e mediante personale appartenente a corpi di polizia appartenenti all’ente stesso.
Rateizzazione delle sanzioni: i trasgressori, il cui reddito non superi i 10.628 euro, sono ammessi al pagamento rateizzato delle sanzioni, comminate per una o più violazioni contestate nello stesso verbale, il cui importo sia superiore a 200 euro (fino a un massimo di 12 rate, se l’importo non supera i 2000 euro, di 24 se non supera i 5000 euro).
Destinazione dei proventi: Il 50% dei proventi delle sanzioni per eccesso di velocità verranno assegnati all’ente proprietario della strada che li dovrà utilizzare per la manutenzione e per la messa in sicurezza delle strade.
Una quota parte delle maggiori entrate, previste con l’aumento delle sanzioni, andranno per il 25% al ministero dei Trasporti, il 10% all’Interno per l’acquisto di automezzi, e per il 5%, per gli accertamenti sulle strade, e ulteriore 5%, per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale.
Il 5%, sarà destinato al Ministero dell’Istruzione per promuovere programmi di sicurezza stradale in classe.
4. ALTRE DISPOSIZIONI
Targa personale: la targa non seguirà più le vicende giuridiche del veicolo, ma la persona; in tal modo sarà trattenuta dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, esportazione all’estero, cessazione o sospensione dalla circolazione.
Perché la previsione sia effettivamente operativa è necessario attendere:
- l’applicazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge di un regolamento che disciplini le procedure di annotazione al PRA;
- il decorso di ulteriori 6 mesi, dall’adozione del suddetto regolamento.
Educazione stradale: dall’anno scolastico 2011-2012 sarà obbligatoria l’adozione di programmi scolastici sull’educazione stradale. Competente all’adozione dei suddetti programmi è il Ministro dell’Istruzione che vi provvede con proprio decreto da emanare di concerto con altri Ministeri, avvalendosi dell’Automobil club d’Italia.
Prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli: indicazioni chiare e precise sulle confezioni esterne dei farmaci che possono produrre effetti negativi alla guida.
Impianti semaforici intelligenti: è demandato ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle legge, la definizione dei criteri di omologazione dei “semafori intelligenti” che visualizzano il tempo residuo di accensione delle luci.
Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol: nelle aree di servizio autostradali è vietata la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche dalle 22 alle 6. Nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle 2 alle 7: il mancato rispetto della norma è punito con una sanzione da 3.500 a 10.500 euro.
Se nel biennio viene reiterata una di queste violazioni il prefetto dispone la sospensione della licenza relativa alla somministrazione di alcolici e superalcolici per 30 giorni.
Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, anche nei locali notturni dalla ore 3 alle ore 6, con l’obbligo all’uscita di un apparecchio elettronico per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico e tabelle illustrative dei danni che fa l’alcol. I concessionari demaniali di spiagge possano somministrare bevande alcoliche dalle ore 17 alle ore 20, dietro autorizzazione della commissione tecnica di pubblico spettacolo (con decorrenza dal terzo mese successivo all’entrata in vigore della legge).
Contrassegni su veicoli di persone invalide: è vietata sul contrassegno, la sola dicitura che consenta l’individuazione della persona fisica interessata.