Invece e’ esattamente come dice maurinoTe pensala come vuoi. Anche se ciò che dici oltre ad essere sbagliato e anche completamente illogico ognuno fa come gli pare alla fine.
Invece e’ esattamente come dice maurinoTe pensala come vuoi. Anche se ciò che dici oltre ad essere sbagliato e anche completamente illogico ognuno fa come gli pare alla fine.
Dopo aver sbadigliato raccontaci cosa ci sarebbe di sbagliato ed illogico. Dati oggettivi però, non sensazioni personali
dove lo hai letto?? non si possono oscurare con pellicole i cristalli anteriori e il parabrezza ma lunotto e vetri posteriori potresti anche farli a smalto.o. Ma non sono legali, n
si la fa perchè i vetri oscurati di fabbrica li puoi tenere anche anteriori (escluso parabrezza)Pensi che lo stato faccia differenza tra vetri oscurati in fabbrica e dopo?
Non lo fa. Di fabbrica e non di fabbrica è una stupidata colossale. La differenza sta sol nel grado di trasparenza.dove lo hai letto?? non si possono oscurare con pellicole i cristalli anteriori e il parabrezza ma lunotto e vetri posteriori potresti anche farli a smalto.
si la fa perchè i vetri oscurati di fabbrica li puoi tenere anche anteriori (escluso parabrezza)
fidati che lo fa...Non lo fa. Di fabbrica e non di fabbrica è una stupidata colossale. La differenza sta sol nel grado di trasparenza.
Per dirla in altre parole, se hai quelli anteriori oscurati di fabbrica al 20% e poi ne metti 2 neutri e aggiungi una pellicola con il 20% di trasparenza e omologati allo stato non glie ne frega nulla. Spero sia chiaro ora
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre OGGETTO: Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli.Pervengono richieste di chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in merito all’applicazione, sui veicoli in circolazione, di pellicole adesive su vetri dei veicoli. Al riguardo si osserva quanto segue. La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l’omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti, né risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso. Tuttavia, nell’ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l’approvazione di dette pellicole nonché la loro installazione sui vetri dei veicoli. Lo Stato italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie. Non c’è dubbio, d’altra parte, che secondo il principio della libera circolazione delle merci, sancito dagli art. 28-30 del Trattato che ha istituito la Comunità europea, non è possibile vietare la commercializzazione di un prodotto approvato in un altro Stato membro e quindi liberamente circolante nel suo territorio. Pertanto, nel caso in esame, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo Spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie. Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l’applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato: 1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime; 2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all’estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L’installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole. Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (capo di visibilità anteriore) non è consentita l’applicazione delle pellicole in argomento né sul parabrezza, né sui vetri laterali anteriori; inoltre, l’applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i lati. E’ appena il caso di precisare che l’applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice della strada. IL DIRETTORE GENERALE dott. Giorgio Berruti |