REGOLAMENTO (UE) 2018/1832 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 2018
Il costruttore deve fare in modo che il sistema di controllo delle emissioni continui a svolgere la sua funzione di riduzione delle emissioni in tutte le condizioni ambientali, specialmente alle basse temperature ambiente, adottando anche misure per evitare il completo congelamento del reagente contenuto nel serbatoio di un veicolo parcheggiato per un periodo fino a 7 giorni a 258 K (-15 °C) con il serbatoio di reagente pieno al 50 %. Il costruttore deve inoltre fare sì che il reagente, qualora si congeli, torni allo stato liquido e sia disponibile per l'uso entro 20 minuti dall'avviamento del veicolo ad una temperatura di 258 K (-15 °C) misurata all'interno del serbatoio del reagente.
Inoltre in teoria il sistema ADBlue dovrebbe iniziare a lavorare a motore caldo (da cui il limite di 20min qui sopra), il che da il tempo al riscaldatore di scongelarne un po' per quando il motore ne avrà bisogno.