Puoi sintetizzare gentilmente qualche estremo legale che detti questa tua affermazione relativa all'obbligo di aggiornare il parco pregresso (se ne esistono i presupposti tecnici) ?
Ti rispondo per educazione ma poi la finisco qui e, se volete, ne discutete tra di voi in privato o pubblicamente (poco mi interessa la forma): il tipo di "approccio accusatorio" che avete senza conoscere minimamente le basi del diritto è evidente e, pertanto, passo volentieri la mano (tanto vi ritenete ben preparati da quello che leggo)
Gli estremi legali di cui parlo sono legati a quello che è il fine ultimo dello strumento ISA: la sicurezza.
Qualcuno di voi, probabilmente senza sapere neppure ciò di cui parla ma postando il solito stralcio via web dei soliti "leoni da tastiera" (tipico del periodo covid), ha parlato di retroattività del normato.
Se come principio ciò è valido principalmente in materia penale, non fosse altro per il fatto che esiste una "guarentigia" costituzionale (art.25), ignora totalmente quanto questo dettame sia quasi del tutto insussistente in materia civile in quanto
è solo l'art.11 delle disposizioni preliminari al codice civile che stabilisce il principio in base al quale la legge non dispone che per l’avvenire.
Ciò cosa vuole dire nel concreto? Vuole dire che in ambito civile il divieto di retroattività non è posto dalla Costituzione ma da una semplice legge. E ogni legge può essere sempre modificata o derogata da una legge successiva (principio delle fonti normative). Ecco perché, in ambito civile, è molto più facile che vi siano norme con efficacia retroattiva, nonostante il divieto posto dall’articolo 11 c.c.
Dunque, in ambito civile, il principio di irretroattività della legge ha un valore puramente indicativo e direttivo: ammette cioè deroghe, sia pure eccezionalmente e in presenza di adeguate ragioni giustificatrici, ovvero, nel caso di specie, ragioni di sicurezza dell'utenza automobilistica.
Buona continuazione a tutti sull'argomento; passo e chiudo.
Gli estremi legali di cui parlo sono legati a quello che è il fine ultimo dello strumento ISA: la sicurezza.
Qualcuno di voi, probabilmente senza sapere neppure ciò di cui parla ma postando il solito stralcio via web dei soliti "leoni da tastiera" (tipico del periodo covid), ha parlato di retroattività del normato.
Se come principio ciò è valido principalmente in materia penale, non fosse altro per il fatto che esiste una "guarentigia" costituzionale (art.25), ignora totalmente quanto questo dettame sia quasi del tutto insussistente in materia civile in quanto
è solo l'art.11 delle disposizioni preliminari al codice civile che stabilisce il principio in base al quale la legge non dispone che per l’avvenire.
Ciò cosa vuole dire nel concreto? Vuole dire che in ambito civile il divieto di retroattività non è posto dalla Costituzione ma da una semplice legge. E ogni legge può essere sempre modificata o derogata da una legge successiva (principio delle fonti normative). Ecco perché, in ambito civile, è molto più facile che vi siano norme con efficacia retroattiva, nonostante il divieto posto dall’articolo 11 c.c.
Dunque, in ambito civile, il principio di irretroattività della legge ha un valore puramente indicativo e direttivo: ammette cioè deroghe, sia pure eccezionalmente e in presenza di adeguate ragioni giustificatrici, ovvero, nel caso di specie, ragioni di sicurezza dell'utenza automobilistica.
Buona continuazione a tutti sull'argomento; passo e chiudo.
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