Il Dipartimento dei Trasporti Terrestri ribadisce con la circolare del 22.6.2000 (pubblicata di seguito) l'obbligatorietà dei dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1.
In essa si conferma che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre per i posti anteriori come per quelli posteriori; per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15.6.1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate o nella Direttiva relativa agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE), ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n° 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture", entrato in vigore in Italia il 15.6.1976 (circolare D.G. n° 76/77 del 9.12.1977.
Eccola:
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre Segreteria Tecnica
CIRCOLARE N. B53/2000/MOT
Prot. n. 0604/UT27/CG(C)
Roma, 22 giugno 2000
OGGETTO: Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1
Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed Operatori ex articolo 80 Codice della Strada ripropongono la questione concernente l'obbligatorietà dell'applicazione dei dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.
Come è noto, tali veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2 del Codice della Strada, debbono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta se "predisposti sin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti".
Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 232 del Codice della Strada, in quanto, com'è noto, la materia di specie è in regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di recepimento nell'ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.
Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione del disposto dell'articolo 72, comma 2, del Codice della Strada espressi nella circolare D.C. IV n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993, dal momento che le caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle Direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 76/77 del 9 dicembre 1977).
Si conferma, pertanto, che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.
Si intendono abrogate le Circolari ministeriali D.G. n. 152/88 del 30 settembre 1988 e n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993, nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.
IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE
Dott. Ing. Ciro Esposito
Il quotidiano Repubblica, invece, tempo fa pubblicava questo articolo:
Basta con le multe facili per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza sui veicoli storici. La rivista Ruoteclassiche, a seguito di numerose segnalazioni dei propri lettori ingiustamente sanzionati, ha invitato la Direzione della Polizia Stradale a fare chiarezza.
La Polstrada ha puntualmente risposto con una circolare (n.105/29 del 20.11.2003) inviata con le opportune istruzioni ai propri Compartimenti.
Ecco in sintesi i riferimenti normativi :
- L'articolo 72 del Codice della Strada prevede che l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza sussiste solo per i veicoli provvisti all'origine degli appositi attacchi.
- Tale articolo abroga le disposizioni transitorie previste dalla legge 111/88 che indicava genericamente la esenzione delle cinture di sicurezza.
- Anche una circolare dalla Motorizzazione Civile (del 22.6.2000) precisa che l'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza vige per i tutti i veicoli immatricolati dopo il 15.6.1976 (secondo le disposizioni comunitarie)
Quindi anche per i possessori di veicoli storici costruiti prima di tale data e privi di attacchi all'origine non vi è alcun obbligo di installare le cinture e di iscriversi ad un registro.