Copio e incollo:
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Il seguente comma 6 è quello utilizzato dalle forze dell’ordine per emettere il verbale...
Art. 82 comma 6. Previa autorizzazione dell’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L’autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio competente del Diparti- mento per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono esse- re impiegati, in via eccezionale secondo direttive emana- te dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
NOTA DIFENSIVA: gli agenti adibiti al controllo intenzionati ad applicare l’Art. 82 fanno leva sul comma 6. VA chiarito che anche se il testo non lo specifica, la norma contestata dell’Art. 82 rappresenta un retaggio del vecchio codice della strada che prevedeva il permesso del trasporto di operai in particolari zone disagiate con la possibilità di occupare il vano adibito al carico delle merci (es. casi di calamità naturali, trasporto operai nei tratti autostradali con manto da rifare, trasporto operai a destinazione su strade secondarie e postazioni di lavoro poco accessibili e/o raggiungibili) e che “è sanzionato con il ritiro e sospensione della carta di circolazione chiunque utilizza un autocarro per il trasporto di persone senza apposita autorizzazione della Motorizzazione Civile, la quale può essere richiesta solo in casi eccezionali”.
Ora... ospitare a bordo delle persone sugli appositi sedili rispettando il numero dei passeggeri omologato sulla Carta di Circolazione, non è certo “un caso eccezionale” per il quale richiedere una speciale e apposita autorizzazione …
Gli AUTOCARRI LEGGERI oggi in circolazione sono immatricolati sulla base di apposite normative europee, con esplicito permesso di trasportare un numero di persone che arriva fino a 9 incluso il conducente (esempio di autocarro 9 posti è il Fiat Ducato Maxi). Ad ulteriore conferma sulla liceità del trasporto di persone in cabina, ci viene in aiuto lo stesso Articolo 82 che al comma 8 prevede che per essere sanzionati, la destinazione o l’uso siano diversi da quelli indicati sulla "Carta di Circolazione" per emettere la sanzione.
Art. 82 comma 8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.
Poiché sulla "Carta di Circolazione" è chiaramente indicato il numero di passeggeri ospitabili in cabina è evidente che non esiste alcuna violazione all'Art. 82"