2.2 Diesel Motore fuso

Stelvio fusa?

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Interessante la differenza di trattamento che si legge nel link in merito agli autocarri per trasporto in conto proprio (che permetterebbero di trasportare chiunque in qualunque momento) e quelli per trasporto conto terzi. Sarebbe stata interessante un'indicazione precisa ad articoli di legge a sostegno di questa tesi che però , anche se ho letto velocemente, non ho trovato. Anche considerando che mi pare una tesi poco condivisa. L'unica cosa che ho trovato è una sentenza della cassazione che dice esattamente il contrario (vedi link) in quanto tratta proprio di un autocarro per trasporto-uso proprio e sancisce la correttezza della sanzione nel caso in cui vengano trasportate persone non funzionali al trasporto delle merci

Testo cassazione 6885/2009
Sono specificati tutti gli articoli.
La sentenza che hai postato è sbagliata perché in contrasto con gli articoli di legge.
 
Sono specificati tutti gli articoli.
La sentenza che hai postato è sbagliata perché in contrasto con gli articoli di legge.
Gli articoli sono citati, ma io questa evidenza che il conto proprio permetta il trasporto di persone liberamente e senza vincoli, non l'ho vista. E non l'ha vista neppure la Cassazione che ho citato, che invece mi pare argomenti meglio dal punto di vista giuridico le sue conclusioni. Poi per carità può anche essere che una Cassazione dia un'interpretazione sbagliata, ma finché non esce un' altra sentenza della Cassazione in senso contrario, io non sarei così tranquillo nel trasporto "libero" di persone su autocarro. Faccio solo notare un'ultima cosa: la Cassazione nella sua sentenza non ha neppure riconosciuto che la norma potesse essere ritenuta poco chiara, perché non ha stabilito la compensazione delle spese, ma ha addebitato le spese di giudizio alla parte soccombente
 
Gli articoli sono citati, ma io questa evidenza che il conto proprio permetta il trasporto di persone liberamente e senza vincoli, non l'ho vista. E non l'ha vista neppure la Cassazione che ho citato, che invece mi pare argomenti meglio dal punto di vista giuridico le sue conclusioni. Poi per carità può anche essere che una Cassazione dia un'interpretazione sbagliata, ma finché non esce un' altra sentenza della Cassazione in senso contrario, io non sarei così tranquillo nel trasporto "libero" di persone su autocarro. Faccio solo notare un'ultima cosa: la Cassazione nella sua sentenza non ha neppure riconosciuto che la norma potesse essere ritenuta poco chiara, perché non ha stabilito la compensazione delle spese, ma ha addebitato le spese di giudizio alla parte soccombente
Copio e incollo:
"
Il seguente comma 6 è quello utilizzato dalle forze dell’ordine per emettere il verbale...

Art. 82 comma 6. Previa autorizzazione dell’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L’autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio competente del Diparti- mento per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono esse- re impiegati, in via eccezionale secondo direttive emana- te dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.

NOTA DIFENSIVA: gli agenti adibiti al controllo intenzionati ad applicare l’Art. 82 fanno leva sul comma 6. VA chiarito che anche se il testo non lo specifica, la norma contestata dell’Art. 82 rappresenta un retaggio del vecchio codice della strada che prevedeva il permesso del trasporto di operai in particolari zone disagiate con la possibilità di occupare il vano adibito al carico delle merci (es. casi di calamità naturali, trasporto operai nei tratti autostradali con manto da rifare, trasporto operai a destinazione su strade secondarie e postazioni di lavoro poco accessibili e/o raggiungibili) e che “è sanzionato con il ritiro e sospensione della carta di circolazione chiunque utilizza un autocarro per il trasporto di persone senza apposita autorizzazione della Motorizzazione Civile, la quale può essere richiesta solo in casi eccezionali”.

Ora... ospitare a bordo delle persone sugli appositi sedili rispettando il numero dei passeggeri omologato sulla Carta di Circolazione, non è certo “un caso eccezionale” per il quale richiedere una speciale e apposita autorizzazione …

Gli AUTOCARRI LEGGERI oggi in circolazione sono immatricolati sulla base di apposite normative europee, con esplicito permesso di trasportare un numero di persone che arriva fino a 9 incluso il conducente (esempio di autocarro 9 posti è il Fiat Ducato Maxi). Ad ulteriore conferma sulla liceità del trasporto di persone in cabina, ci viene in aiuto lo stesso Articolo 82 che al comma 8 prevede che per essere sanzionati, la destinazione o l’uso siano diversi da quelli indicati sulla "Carta di Circolazione" per emettere la sanzione.

Art. 82 comma 8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.

Poiché sulla "Carta di Circolazione" è chiaramente indicato il numero di passeggeri ospitabili in cabina è evidente che non esiste alcuna violazione all'Art. 82"

 
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Copio e incollo:
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Il seguente comma 6 è quello utilizzato dalle forze dell’ordine per emettere il verbale...

Art. 82 comma 6. Previa autorizzazione dell’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L’autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio competente del Diparti- mento per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono esse- re impiegati, in via eccezionale secondo direttive emana- te dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.

NOTA DIFENSIVA: gli agenti adibiti al controllo intenzionati ad applicare l’Art. 82 fanno leva sul comma 6. VA chiarito che anche se il testo non lo specifica, la norma contestata dell’Art. 82 rappresenta un retaggio del vecchio codice della strada che prevedeva il permesso del trasporto di operai in particolari zone disagiate con la possibilità di occupare il vano adibito al carico delle merci (es. casi di calamità naturali, trasporto operai nei tratti autostradali con manto da rifare, trasporto operai a destinazione su strade secondarie e postazioni di lavoro poco accessibili e/o raggiungibili) e che “è sanzionato con il ritiro e sospensione della carta di circolazione chiunque utilizza un autocarro per il trasporto di persone senza apposita autorizzazione della Motorizzazione Civile, la quale può essere richiesta solo in casi eccezionali”.

Ora... ospitare a bordo delle persone sugli appositi sedili rispettando il numero dei passeggeri omologato sulla Carta di Circolazione, non è certo “un caso eccezionale” per il quale richiedere una speciale e apposita autorizzazione …

Gli AUTOCARRI LEGGERI oggi in circolazione sono immatricolati sulla base di apposite normative europee, con esplicito permesso di trasportare un numero di persone che arriva fino a 9 incluso il conducente (esempio di autocarro 9 posti è il Fiat Ducato Maxi). Ad ulteriore conferma sulla liceità del trasporto di persone in cabina, ci viene in aiuto lo stesso Articolo 82 che al comma 8 prevede che per essere sanzionati, la destinazione o l’uso siano diversi da quelli indicati sulla "Carta di Circolazione" per emettere la sanzione.

Art. 82 comma 8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.

Poiché sulla "Carta di Circolazione" è chiaramente indicato il numero di passeggeri ospitabili in cabina è evidente che non esiste alcuna violazione all'Art. 82"

Forse non mi sono spiegato. Ho letto quanto esposto nel link e l'idea del tizio che scrive è chiara. Potrei rispondere con un copia incolla della sentenza della Cassazione che dice una cosa diversa, ma il punto è un altro. In un qualsiasi contenzioso che si venga a creare, se a un giudice una parte porta una sentenza della cassazione che gli da ragione e l'altra parte porta un "ragionamento" magari per certi versi anche valido, ma di un tizio che scrive su internet, a meno di non trovare un giudice cerebroleso, la parte che porta la sentenza della Cassazione vince. In poche parole: per controbattere una sentenza della Cassazione, ci vuole un'altra sentenza della Cassazione in senso contrario e quindi è questa che bisogna trovare (se esiste).

Vabbè.... per quelli che non hanno voglia di andare a leggersi il link, riporto anche la sentenza della Cassazione, che, ripeto, mi pare meglio argomentata giuridicamente (e non è neanche lunga).

Corte di Cassazione
Sez. 2, Sentenza n. 6885 del 20 marzo 2009
Presidente: Settimj G. Estensore: D'Ascola P. Relatore: D'Ascola P. P.M. Fuzio R. (Diff.)
Com. Cernusco Lombardone (Rossi Massimiliano ed altro) contro Crippa
(Sentenza impugnata: Giud. pace Lecco, 23/05/2005)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

COMUNE CERNUSCO LOMBARDONE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO FANI 106, presso lo studio dell'avvocato ROSSI MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PUCILLO RAIMONDO TOMMASO;

- ricorrente -

contro

CRIPPA BRUNO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 24/2005 del GIUDICE DI PACE di LECCO, depositata il 23/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2008 dal Consigliere Dott. D'ASCOLA PASQUALE;
udito l'Avvocato ARNABOLDI Luigi, con delega depositata in udienza dell'Avvocato PUCILLO Raimondo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fuzio Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23 maggio 2005, il Giudice di pace di Lecco accoglieva il ricorso proposto da Crippa Bruno avverso il comune di Cernusco Bombardone, per l'annullamento del verbale di contestazione n. 001059/N/04 del 15 maggio 2005. Al Crippa era stata contestata la violazione dell'art. 82 C.d.S., commi 8 e 10, per avere utilizzato un autocarro immatricolato per il trasporto di cose per una destinazione diversa (trasporto di persone).
Il comune di Cernusco Lombardone ha proposto ricorso per cassazione notificato il 18 novembre 2005. L'opponente è rimasto intimato. Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la rimessione in pubblica udienza, che è stata disposta con ordinanza depositata il 14 maggio 2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice di pace ha rilevato che l'autocarro de quo, immatricolato per trasporto di cose - uso proprio, rientrava nella categoria degli autocarri leggeri; che gli autocarri, in seguito all'eliminazione di fonte comunitaria del ed uso promiscuo, restano individuati dall'art 54 C.d.S. Comma 1, lett. C), quali veicoli adibiti al "trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse". Ha aggiunto che la norma non distingue "tra uso professionale e uso personale". Ha rilevato che in ogni caso la norma di cui al D.P.R. n. 285 del 1992, art. 54, è priva di sanzione, non essendo applicabile il disposto dell'art. 82, che varrebbe solo per i casi previsti dal suddetto articolo.
La sentenza presta il fianco alle censure che le porta il ricorso dell'Amministrazione, la quale lamenta violazione delle due disposizioni normative citate e vizio di motivazione. La lettura combinata degli artt. 54 e 82 C.d.S., consente, con il conforto dell'interpretazione letterale, di ricostruire la disciplina prevista per l'uso degli autocarri. L'art. 54 del codice nel testo originario, ancora in vigore per la parte che interessa, prevede che "Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: autovetture:......; b) autobus:.............; c) autoveicoli per trasporto promiscuo:
......; d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;....... . L'art. 82 stabilisce poi al comma 6, che "Previa autorizzazione dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto".
Al comma 9, è prevista sanzione specifica per chi viola questi precetti, utilizzando un autocarro per il trasporto di persone. Vi si legge che "Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370,00, a Euro 1.485,00". Da queste norme si può desumere agevolmente che gli autocarri, che godono di un regime fiscale diverso da quello riservato ai veicoli adibiti al trasporto di persone, non possono essere liberamente utilizzati per trasportare persone, restando destinati al trasporto di cose. Le persone, nel numero massimo consentito e riportato nella carta di circolazione, possono esservi ospitate solo se viaggiano in funzione dei servizi di trasporto di merci effettuati con gli autocarri stessi. Fuori da questa ipotesi, il trasporto di persone snaturerebbe l'automezzo e lo riporterebbe all'interno di un'altra delle categorie elencate dall'art. 54. Per tal motivo risultano proibiti tanto l'uso personale e familiare con passeggeri a bordo, quanto il trasporto di cortesia (ipotesi verificatasi nella specie). Solo la specifica autorizzazione prefettizia consente di derogare a tale regime.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace, la violazione non è sprovvista di sanzione, poiché la norma di cui al comma 9, contempla proprio la destinazione dell'autocarro, "veicolo destinato al trasporto di cose", in modo improprio, quale il trasporto di persone, escluse le persone la cui presenza sul veicolo è in funzione (per l'uso o il trasporto) delle cose stesse. Così va interpretato il combinato disposto delle due norme, che consente ovviamente di far viaggiare sull'autocarro il numero massimo di persone contemplato nei documenti di circolazione, purché la loro presenza sia in funzione del trasporto delle merci o del loro uso. Le considerazioni svolte in sentenza circa l'uso proprio degli autocarri leggeri non modificano il quadro normativo di riferimento, ne' la sentenza impugnata, che affida la lettura permissiva dell'art. 54, alla sibillina frase "l'interpretazione della norma in questione, tenuto conto del complesso organico del vigente C.d.S., in cui essa si colloca", offre spunti argomentativi di rilievo. La prima parte dell'art. 82 chiarisce (al n. 1) che per destinazione del veicolo si intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche, mentre "l'uso del veicolo" (n. 2) è la sua utilizzazione economica;
questa distinzione non influenza la chiara finalità del comma 6, e del comma 9, che si riferiscono, stante il tenore di quest'ultimo e il richiamo che esso fa al comma 6, all'utilizzazione in contrasto con le distinzioni poste dall'art. 54. Ed è questa norma, come si è detto, che sancisce la destinazione degli autocarri al trasporto di cose. Segue da quanto esposto l'accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata. Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c., al rigetto dell'originaria opposizione, giacché non constano altri motivi di opposizione, ne' è stato svolto ricorso incidentale condizionato. Vi è luogo alla condanna di parte soccombente alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito; rigetta l'opposizione. Condanna parte intimata alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 100,00, per esborsi, Euro 400,00, per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2009
 
Fortunatamente i miei clienti con il tempo hanno capito che quando gli dico una cosa è quella giusta e quindi seguono i miei consigli. Ormai hanno anche imparato a non seguire più il "bar" che è sempre altamente deleterio, perché lì si trova sempre qualcuno che si crede più furbo degli altri e vanta risparmi fiscali favolosi e sconosciuti ai più.
Ahah il famoso tizio del bar che la sa lunga su ogni argomento sulla terra e la racconta così bene che alla fine fa venire i dubbi alla gente. Il problema è che il "bar" ora è internet e i social e questo thread lo sta dimostrando ampiamente...
 
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Reactions: ziopalm e ciomauro
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Ahah il famoso tizio del bar che la sa lunga su ogni argomento sulla terra e la racconta così bene che alla fine fa venire i dubbi alla gente. Il problema è che il "bar" ora è internet e i social e questo thread lo sta dimostrando ampiamente...
Bravo! Hai colto perfettamente nel segno
 
entro un momento nella diatriba relativa agli autocarri solo per far notare che l'art. 172 del c.d.s. prevede il seggiolino per bambini sui veicoli di categoria N1, N2 e N3, quindi, indipendentemente dalla sentenza della Suprema Corte, la quale è bene ricordare che riguarda il caso specifico e non è un indicazione generale (peraltro non è una sentenza delle Sezioni Unite), bisogna considerare che è ben difficile ritenere che un bambino sia addetto al carico e scarico di un autocarro.
Parimenti ritengo che non bisogna neanche dimenticarsi che questa sentenza è del 2010.... nel 2013 è stato promulgato il nuovo regolamento europeo e quindi bisogna valutare tutti gli elementi.
 
entro un momento nella diatriba relativa agli autocarri solo per far notare che l'art. 172 del c.d.s. prevede il seggiolino per bambini sui veicoli di categoria N1, N2 e N3, quindi, indipendentemente dalla sentenza della Suprema Corte, la quale è bene ricordare che riguarda il caso specifico e non è un indicazione generale (peraltro non è una sentenza delle Sezioni Unite), bisogna considerare che è ben difficile ritenere che un bambino sia addetto al carico e scarico di un autocarro.
Parimenti ritengo che non bisogna neanche dimenticarsi che questa sentenza è del 2010.... nel 2013 è stato promulgato il nuovo regolamento europeo e quindi bisogna valutare tutti gli elementi.
Esattamente.
 
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.... è ben difficile ritenere che un bambino sia addetto al carico e scarico di un autocarro.
....
Non è detto.

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