Mi dispiace dirtelo ma fai un po' di confusione... giuridica.
Specifico meglio.
La vendita di "una cosa per un altra" non comporta il reato di truffa a carico del venditore, che è una questione penale, prevista dall'art. 640 del codice Penale (appunto):
Art. 640.
(Truffa)
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a quindicimila:
1° se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2° se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; (119) (154)
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente
Come vedi perché si configuri truffa è necessario il dolo, quindi è necessario provare che l'alterazione del contachilometri sia avvenuta dopo che il venditore abbia preso in carico l'auto.
Quello di cui parla il codice del consumo è invece la vendita di una cosa per un'altra, che è una questione civile (e non penale) In questo caso a seguito della prova dell'alterazione del contachilometri si può chiedere al venditore il risarcimento del danno e/o la riduzione del prezzo.
Se l'alterazione è notevole (da quel che ho potuto leggere più di 50.000 km) si può esigere la risoluzione del contratto.
Visto che nel thread si parlava di denuce è evidente che ci si riferiva all'aspetto penale. Quando si affronta l'aspetto civile si ricorre all'avvocato non alle forze dell'ordine che sono estranee alla questione.