CONDORALFA75
Alfista Megalomane
diciamo che affermare la non gratuità e l'obbligo di sostituzione di un componente che è difettoso in origine dimostra semplicemente che non si conosce la normativa civile e nel caso anche penale.
Se un prodotto viene riscontrato come difettoso il produttore è obbligato alla sostituzione dello stesso a propria cura e spese e per chi non lo sa le case automobilistiche hanno stipulato un accordo con il ministero dei trasporti in ordine alla segnalazione del richiamo, al numero dei veicoli coinvolti e devono successivamente fornire il numero dei veicoli che sono stati ripristinati.
In base alla tipologia di difetto non sono obbligate a comunicare lo stesso al cliente, mentre hanno l'obbligo di comunicarlo alle concessionarie e alle officine autorizzate, questo determina che per tali eventuali difetti se uno va dal meccanico di "mio cugggggino" se lo prende serenamente nel Culgggino, in quanto non viene effettuata la riparazione, mentre per i difetti che determinano rischi per la sicurezza devono obbligatoriamente intervenire con apposita comunicazione al cliente e anche, nel caso, mediante pubblicazione sui giornali ... oltre logicamente alla comunicazione al ministero.
Un difetto di costruzione deve essere ripristinato, diversamente il costruttore rischia un azione giudiziaria in base al D.lgs. 206/2005 che potrebbe determinare anche il risarcimento totale del prezzo di acquisto del veicolo.
A questo punto si arriva alle famose quattro macchine rotte delle società di noleggio, è facile comprendere che se il problema fosse un difetto di costruzione questi soggetti farebbero una bella causa, ma nella realtà sanno perfettamente che queste modeste rotture (siamo a meno del 0,5 per cento di tutte quelle vendute) derivano da due fattori concomitanti, il tipo di uso e il tipo di manutenzione, quindi, a parte il noto e penoso denigratore, tutti sono consapevoli che non vi è un difetto di origine generalizzato ma delle cause ben precise che determinano il danno.
Vi sono sicuramente poi dei casi da cui il danno potrebbe anche derivare da un difetto di produzione, nessuna persona sana di mente non comprende che in ogni produzione vi è una percentuale di potenziali difetti che non può essere eliminata, ma proprio la modestia dei casi non determina una responsabilità del costruttore salvo che uno non riesca a dimostrare il difetto produttivo.... con un costo che supera abbondantemente quello della riparazione... e che, quasi sicuramente, non verrà riconosciuto a titolo risarcitorio in sede di sentenza.
L'unica speranza, in caso di difetto di produzione, è che lo stesso si manifesti nel periodo di validità della garanzia contrattuale... diversamente si mette mano al portafoglio per il semplice fatto che ancora l'Alfa Romeo non è arrivata a quel livello di cura del cliente che hanno altri marchi.... d'altronde gli altri marchi devono compensare in qualche modo l'assenza del piacere di guida che da un Alfa Romeo!
Se un prodotto viene riscontrato come difettoso il produttore è obbligato alla sostituzione dello stesso a propria cura e spese e per chi non lo sa le case automobilistiche hanno stipulato un accordo con il ministero dei trasporti in ordine alla segnalazione del richiamo, al numero dei veicoli coinvolti e devono successivamente fornire il numero dei veicoli che sono stati ripristinati.
In base alla tipologia di difetto non sono obbligate a comunicare lo stesso al cliente, mentre hanno l'obbligo di comunicarlo alle concessionarie e alle officine autorizzate, questo determina che per tali eventuali difetti se uno va dal meccanico di "mio cugggggino" se lo prende serenamente nel Culgggino, in quanto non viene effettuata la riparazione, mentre per i difetti che determinano rischi per la sicurezza devono obbligatoriamente intervenire con apposita comunicazione al cliente e anche, nel caso, mediante pubblicazione sui giornali ... oltre logicamente alla comunicazione al ministero.
Un difetto di costruzione deve essere ripristinato, diversamente il costruttore rischia un azione giudiziaria in base al D.lgs. 206/2005 che potrebbe determinare anche il risarcimento totale del prezzo di acquisto del veicolo.
A questo punto si arriva alle famose quattro macchine rotte delle società di noleggio, è facile comprendere che se il problema fosse un difetto di costruzione questi soggetti farebbero una bella causa, ma nella realtà sanno perfettamente che queste modeste rotture (siamo a meno del 0,5 per cento di tutte quelle vendute) derivano da due fattori concomitanti, il tipo di uso e il tipo di manutenzione, quindi, a parte il noto e penoso denigratore, tutti sono consapevoli che non vi è un difetto di origine generalizzato ma delle cause ben precise che determinano il danno.
Vi sono sicuramente poi dei casi da cui il danno potrebbe anche derivare da un difetto di produzione, nessuna persona sana di mente non comprende che in ogni produzione vi è una percentuale di potenziali difetti che non può essere eliminata, ma proprio la modestia dei casi non determina una responsabilità del costruttore salvo che uno non riesca a dimostrare il difetto produttivo.... con un costo che supera abbondantemente quello della riparazione... e che, quasi sicuramente, non verrà riconosciuto a titolo risarcitorio in sede di sentenza.
L'unica speranza, in caso di difetto di produzione, è che lo stesso si manifesti nel periodo di validità della garanzia contrattuale... diversamente si mette mano al portafoglio per il semplice fatto che ancora l'Alfa Romeo non è arrivata a quel livello di cura del cliente che hanno altri marchi.... d'altronde gli altri marchi devono compensare in qualche modo l'assenza del piacere di guida che da un Alfa Romeo!